Dosimetria della pena: i rischi di un ricorso generico in Cassazione
La determinazione della sanzione, nota tecnicamente come dosimetria della pena, rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Tuttavia, contestare il calcolo del giudice in sede di legittimità richiede un rigore argomentativo che non ammette approssimazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come l’assenza di motivazioni specifiche possa trasformare un tentativo di difesa in un onere economico gravoso.
I fatti e l’oggetto del contendere
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione emessa dalla Corte di Appello. Il soggetto condannato ha proposto ricorso per Cassazione focalizzando la propria doglianza esclusivamente sulla misura della sanzione inflitta. La difesa sosteneva che il calcolo della pena non fosse congruo, senza tuttavia fornire elementi dettagliati o contestazioni specifiche ai criteri seguiti dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso dichiarandolo immediatamente inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo di impugnazione relativo alla dosimetria della pena era formulato in modo del tutto generico. Nel diritto processuale penale, il ricorso deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata e le violazioni di legge riscontrate; la semplice richiesta di una riduzione della pena, priva di argomentazioni logico-giuridiche, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che il ricorrente non ha dedotto alcunché di concreto per confutare il ragionamento espresso nella sentenza di appello. Quando un ricorso si limita a una critica astratta o non specifica, viene meno la funzione stessa del giudizio di legittimità. La genericità del motivo comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma attiva anche le sanzioni previste dal codice di procedura penale per chi promuove impugnazioni manifestamente infondate.
Le conclusioni
Le conclusioni della vicenda giudiziaria vedono il ricorrente soccombente su tutta la linea. Oltre all’inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica puntuale: contestare la dosimetria della pena richiede l’individuazione di specifici errori nel percorso logico del giudice, pena l’inefficacia dell’azione legale e pesanti conseguenze pecuniarie.
Cosa accade se i motivi del ricorso sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare solo l’entità della pena in Cassazione?
Sì, è possibile contestare la dosimetria della pena, ma occorre dimostrare specifici errori logici o violazioni di legge nel calcolo effettuato dal giudice.
Qual è la funzione della Cassa delle ammende in questi casi?
Riceve i pagamenti delle sanzioni pecuniarie inflitte a chi propone ricorsi dichiarati inammissibili o infondati, come deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50510 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16713/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.