Dosimetria della Pena: La Cassazione e i Limiti del Sindacato di Legittimità
L’applicazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. La dosimetria della pena, ovvero il processo di quantificazione della sanzione, è un’attività che bilancia la gravità del reato con la personalità del colpevole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità, ribadendo la centralità della discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato lamentava vizi nella motivazione della sentenza impugnata, in particolare riguardo a due aspetti cruciali del trattamento sanzionatorio: il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e, più in generale, la misura della pena inflitta.
Il Ricorso e le Doglianze dell’Imputato
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Violazione delle regole sulla comparazione delle circostanze: Si deduceva un vizio motivazionale in relazione all’art. 69 del codice penale, criticando il modo in cui erano state valutate le circostanze del reato.
2. Errata quantificazione della pena: Si contestava la misura della pena stabilita, ritenendola frutto di una valutazione irragionevole da parte dei giudici di merito.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le scelte discrezionali che avevano portato alla determinazione della sua condanna.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Dosimetria della Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti importanti sui confini del proprio sindacato in materia di dosimetria della pena.
L’assenza di un Concorso tra Circostanze Eterogenee
In primo luogo, la Corte ha osservato che il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze era infondato. Poiché al ricorrente erano state riconosciute e applicate unicamente le attenuanti generiche, non sussisteva alcun concorso tra circostanze di segno opposto (eterogenee) da bilanciare. Di conseguenza, la doglianza su questo punto era priva di fondamento logico e giuridico.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere, etc.).
Questa scelta non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di Cassazione, a meno che la motivazione a suo supporto non sia:
* Inesistente o meramente apparente.
* Frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione, richiamando gli elementi previsti dalla legge. Inoltre, è stato sottolineato un aspetto rilevante: non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale prevista per quel reato.
Le Conclusioni: Quando la Scelta del Giudice è Insindacabile
L’ordinanza conferma che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. La valutazione sulla congruità della pena spetta ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione interviene solo per correggere errori di diritto o vizi logici macroscopici, non per sostituire la propria valutazione a quella, ragionevole e motivata, del giudice di merito. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta la logica conseguenza di un’impugnazione che mirava a rimettere in discussione il merito della vicenda, superando i limiti del giudizio di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, la determinazione della pena (dosimetria) è un potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, arbitraria o del tutto assente, non per una semplice divergenza di valutazione.
Cosa succede se vengono concesse solo le attenuanti generiche?
Secondo la Corte, se vengono applicate solo le attenuanti generiche e non ci sono aggravanti, non si pone un problema di bilanciamento tra circostanze di segno opposto (eterogenee), rendendo infondata una doglianza su questo specifico punto.
La motivazione sulla pena deve essere sempre molto dettagliata?
Non necessariamente. Secondo l’ordinanza, non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata sulla pena quando questa viene fissata in una misura inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato. Un richiamo ai criteri generali dell’art. 133 c.p. è ritenuto sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ARTURO nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono viz motivazionali in relazione al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. p misura della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo specificità e manifestamente infondato attesa la motivazione del provvediment impugnato, che confermava la valutazione del giudice di primo grado quanto alla dosimetria della pena, in assenza di qualsiasi profilo di irragionevolezza, tra neanche dedotto dal ricorrente;
che, invero, essendo state riconosciute e applicate le sole attenua generiche, non sussiste alcun concorso tra circostanze eterogenee da bilanciare di conseguenza, non emerge alcun vizio motivazionale sul punto;
considerato che la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio non è consentita in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attri giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuaz della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste pe circostanze e per i reati in continuazione – non può costituire oggetto di ri per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficie motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragioname manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen essendo, tra l’altro, necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel ca cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in partic pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.