Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4977  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è priv concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito han correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero att espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore media edittale (si veda, in particolare, pag. 3);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicant nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente u riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di e positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.