Dosimetria della Pena: I Limiti alla Discrezionalità del Giudice
La dosimetria della pena rappresenta uno dei momenti più delicati e complessi del processo penale. È l’attività con cui il giudice, una volta accertata la colpevolezza dell’imputato, determina in concreto la sanzione da applicare, muovendosi all’interno dei limiti edittali previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire quando e come questa valutazione possa essere contestata e quali sono i limiti di un ricorso fondato su un presunto vizio di motivazione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava proprio la dosimetria della pena. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la quantificazione della sanzione, incorrendo in un vizio di motivazione. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di secondo grado avevano esercitato il loro potere discrezionale nel definire una pena ritenuta eccessiva.
La Decisione della Cassazione sulla Dosimetria della Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, netta e perentoria, si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Un sindacato in sede di Cassazione è possibile solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, e non per una semplice divergenza di valutazione.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando questa è dovuta a colpa del ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto le argomentazioni della difesa. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, sottolineando come la Corte d’Appello avesse, al contrario, assolto pienamente al suo onere argomentativo.
La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata congrua e logica, in quanto aveva ancorato la determinazione della pena a due elementi centrali, conformemente a quanto previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale:
1. Il concreto disvalore del fatto: I giudici di merito avevano correttamente valutato la gravità oggettiva del reato commesso.
2. La personalità dell’imputato: Era stato dato il giusto peso ai precedenti penali, anche specifici, del condannato, un elemento che indica una maggiore pericolosità sociale e una tendenza a delinquere.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha concluso che non vi era alcun vizio di motivazione, ma solo un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice, immune da censure di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: contestare la dosimetria della pena in Cassazione è un’operazione estremamente complessa. Non è sufficiente sostenere che la pena sia ‘troppo alta’; è necessario dimostrare un vero e proprio ‘vizio di motivazione’, ovvero un’irragionevolezza palese nel percorso logico seguito dal giudice. Se la sentenza di merito giustifica la propria scelta facendo riferimento ai criteri legali (gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti penali, etc.), il ricorso sarà quasi certamente destinato all’inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche. Per gli avvocati, ciò significa dover individuare difetti strutturali nella motivazione, piuttosto che limitarsi a contestare l’entità della sanzione irrogata.
Come viene decisa la quantità della pena per un reato?
La determinazione della pena, nota come dosimetria, è un’attività discrezionale del giudice di merito. Egli deve però attenersi ai principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando elementi come la gravità del fatto e la personalità del colpevole, inclusi i suoi precedenti penali.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma solo se si dimostra un ‘vizio di motivazione’ nella sentenza. Non basta ritenere la pena ingiusta; occorre provare che il ragionamento del giudice è stato manifestamente illogico, contraddittorio o del tutto assente. Se la motivazione è adeguata, la valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2153 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2153 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato;
che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01);
che nella specie l’onere argonnentativo al riguardo risulta compiutamente assolto avendo la Corte di appello (pagina 3 della sentenza impugnata) evidenziato la congruità della pena irrogata dal primo giudice in rapporto al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali anche specifici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.