Dosimetria della Pena: I Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di dosimetria della pena. Spesso, la difesa contesta la quantificazione della sanzione ritenendola eccessiva, ma la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere messa in discussione solo in casi eccezionali. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quando un ricorso su questo punto ha possibilità di successo e quando, invece, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza riguardava la dosimetria della pena, ovvero il calcolo della sanzione finale. L’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente esercitato il loro potere discrezionale nell’applicare la pena, sia per quanto riguarda la pena base sia per gli aumenti e le diminuzioni legati alle circostanze.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, la determinazione della pena rientra nell’esercizio della discrezionalità di merito del giudice, che non può essere oggetto di un ricorso per cassazione se la decisione è supportata da una motivazione sufficiente e non è il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La Corte ha quindi confermato la validità della decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché la censura sulla dosimetria della pena non poteva essere accolta. L’onere argomentativo del giudice di merito è stato ritenuto adeguatamente assolto. I giudici hanno sottolineato che non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata per ogni singolo passaggio del calcolo della pena, soprattutto quando la sanzione finale è inferiore alla media edittale prevista dalla legge per quel tipo di reato.
Nella specie, l’utilizzo di espressioni quali “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” è stato considerato sufficiente a dar conto delle valutazioni effettuate, in quanto tali formule sintetiche fanno implicito riferimento ai criteri guida stabiliti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere del reo, ecc.). Di conseguenza, la scelta del giudice di merito, essendo stata motivata in modo adeguato e non illogico, non poteva essere riconsiderata in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Ciò significa che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti del processo. Un ricorso che si limita a criticare la quantità della pena senza evidenziare un vero e proprio vizio logico o una violazione di legge nella motivazione ha scarsissime probabilità di successo. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce la necessità di concentrare i motivi di ricorso su questioni di puro diritto, evitando censure che invadono la sfera di discrezionalità riservata al giudice del merito sulla dosimetria della pena.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, la contestazione della dosimetria della pena non è generalmente ammissibile in Cassazione se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione sufficiente e non è frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Una motivazione che usa espressioni generiche come ‘pena congrua’ è sufficiente a giustificare la sentenza?
Sì, secondo l’ordinanza, espressioni come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ possono essere considerate una motivazione adeguata, specialmente quando la pena inflitta è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato, in quanto si considerano un richiamo implicito ai criteri dell’art. 133 c.p.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28827 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHICLLO COGNOME NOME nato a LIMA( PERU’) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censurano vi motivazionali in relazione alla dosimetria della pena, è manifestamente infonda in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezion attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merit graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per in continuazione – non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddov relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatament assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, ” equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliat motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media editt (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.