Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26304 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 16/03/1976 COGNOME nato a ROMA il 11/08/1991
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma, in parz riforma della pronuncia del Tribunale di Roma dell’Il ottobre 2024, ha ridete la pena inflitta a NOME COGNOME in anni due, mesi otto di reclusione ed euro di multa, confermando nel resto la condanna del COGNOME e di NOME COGNOME il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 19
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto, a mezzo del difensore, due distinti ricorsi per cassazione. COGNOME ha dedotto: violazione con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen. e 73, d.P.R 309/1990, per avere la Corte distrettuale pronunciato una sentenza apo nel calcolo della pena; vizio di legge e omessa motivazione con riguardo a 99 e 133 cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., censurando l’aumento d rispetto alla recidiva. COGNOME ha dedotto: violazione di legge e vizio di mo con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generi art. 62-bis cod. pen; violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto 133 cod. pen., inerente alla dosimetria della pena.
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto p con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
I motivi addotti da ambedue i ricorrenti non sono consentiti in legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica mo resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazio espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di grado, vagliate da parte della Corte territoriale.
I motivi prospettati risultano non consentiti rispetto al tra sanzionatorio, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione adeguato esame delle deduzioni difensive. Con riferimento al tratta sanzionatorio riservato al Godino, la Corte ha adeguatamente indicato condotta e il danno cagionato sono soltanto alcuni dei criteri utilizzabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen. La personalità del reo, invero, desumibile precedenti penali, rappresenta un’ulteriore elemento di valutazione: concreto, si desume una particolare capacità a delinquere a fronte d precedenti condanne (due per ricettazione e una per estorsione); in ordi all’applicazione della recidiva reiterata, deve rilevarsi che il giudice, oltr l’esistenza dei presupposti oggettivi, deve comunque condurre una valuta discrezionale circa la maggior pericolosità del reo palesata dal reato o
giudizio. Con riguardo alla posizione della COGNOME, la Corte sottolinea l’elevata quantità della sostanza stupefacente ed il numero elevatissimo delle dosi dalla
stessa traibili, significativa dell’inserimento all’interno di un circuito cri altamente professionale, elementi rilevanti per i criteri di cui all’art. 133 cod. p
tali da giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Il Cons ere estensore
Così deciso in data 8 luglio 2025
dente