Dosimetria della Pena: I Requisiti di Ammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano la dosimetria della pena. Il caso riguarda un uomo condannato per detenzione di stupefacenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità, non avendo affrontato in modo specifico le motivazioni della sentenza di secondo grado. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per criticare una decisione del giudice, non basta dissentire, ma è necessario smontare analiticamente il suo ragionamento.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di illecita detenzione di 53,70 grammi di cocaina. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale, condannandolo e negandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena. Avverso questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e la Contestazione sulla Dosimetria della Pena
Il ricorrente lamentava due aspetti principali della sentenza d’appello:
1. L’eccessività della pena: Si contestava la dosimetria della pena applicata dai giudici di merito, ritenendola sproporzionata.
2. Il diniego della sospensione condizionale: Si criticava la decisione di non concedere il beneficio della sospensione della pena.
Secondo il ricorrente, i giudici non avevano valutato correttamente gli elementi a sua disposizione per mitigare la sanzione e per formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento. Tuttavia, come vedremo, la sua critica si è rivelata troppo generica per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, richiamato anche dalle Sezioni Unite: il ricorso (sia esso d’appello o di cassazione) non può limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata, ma deve instaurare un confronto critico e specifico con le motivazioni che la sorreggono. In altre parole, l’appellante o il ricorrente ha l’onere di spiegare perché e in che modo il ragionamento del giudice precedente sia errato, indicando le specifiche parti della motivazione che intende censurare.
Le Motivazioni: Il Principio del Necessario Confronto
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse carente proprio sotto questo profilo. I giudici di secondo grado, infatti, avevano ampiamente e congruamente giustificato sia la quantificazione della pena sia il diniego della sospensione condizionale.
Per quanto riguarda la dosimetria della pena, la Corte d’Appello aveva valorizzato elementi di sicuro rilievo, quali:
– Le modalità della condotta.
– Il dato ponderale non trascurabile della sostanza stupefacente.
– Il possesso di due telefoni cellulari e della somma di 910,00 euro, considerati indizi di un inserimento in una rete di spaccio di medio livello.
Per quanto riguarda la sospensione condizionale, la prognosi negativa era stata formulata sulla base di:
– L’assenza di un effettivo radicamento sul territorio.
– La presenza di precedenti penali, di cui uno della stessa indole.
– La gravità complessiva della condotta.
Il ricorrente, nel suo atto, non ha mai preso in esame questi specifici argomenti, limitandosi a una doglianza astratta e generica. Di conseguenza, non avendo attivato quel ‘necessario confronto’ con la motivazione della sentenza impugnata, il suo ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la prassi forense. Per avere successo, un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica contro la severità della pena. È indispensabile un’analisi puntuale della sentenza che si intende criticare, individuandone le presunte falle logiche o giuridiche e argomentando specificamente su di esse. Un ricorso che ignora le ragioni del giudice è destinato, come in questo caso, a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sufficiente contestare genericamente la quantità della pena in un ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorso deve contenere un confronto specifico e critico con le motivazioni usate dal giudice di merito per giustificare la pena inflitta. Una contestazione generica è causa di inammissibilità.
Quali elementi possono giustificare una pena più severa per detenzione di stupefacenti?
Nel caso di specie, i giudici hanno considerato aggravanti le modalità della condotta, la quantità della sostanza, il possesso di due telefoni cellulari e di una somma di denaro significativa (910,00 euro), elementi ritenuti indicativi di un inserimento in una rete di spaccio.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in questo caso?
La sospensione condizionale è stata negata a causa di una prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, basata sull’assenza di radicamento sul territorio, sulla presenza di precedenti penali (uno dei quali specifico) e sulla gravità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di c all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 53,70 lordi di coca in Bologna il 7/12/2022);
ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha contestato la dosimetria della pen e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianze non precedute dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del gravame congruamente . giustificato la dosimetria della pena, rinviando a indici di sicuro riliev fini del relativo scrutinio (quali le modalità della condotta e il dato ponderale, o possesso di due telefoni cellulari e della somma di euro 910,00, ritenuti indicativi del inserimento in una rete di spaccio di medio livello) e formulato una prognosi negativa i ordine alla astensione dalla commissione di altri reati, valorizzando l’assenza radicamento sul territorio, i precedenti penali, uno dei quali della stessa indole, nonché gravità della condotta;
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME pi