Dosimetria della Pena: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega l’Inammissibilità del Ricorso
La corretta determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Con la recente ordinanza qui in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla dosimetria della pena, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità e le conseguenze di un ricorso manifestamente infondato. Il caso riguarda un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti, che aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando un’errata quantificazione della sanzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Parma, decisione poi confermata dalla Corte di Appello di Bologna. La condanna riguardava un reato in materia di stupefacenti, commesso in concorso con altre persone. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge nella determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Valutazione della Dosimetria della Pena da Parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici riguardo alla dosimetria della pena. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi specifici e concreti per giustificare la pena inflitta. Questi elementi includevano:
* Il tipo di sostanza stupefacente oggetto del reato.
* Le specifiche modalità di confezionamento della droga.
* Il numero di cessioni accertate.
Questi fattori, nel loro complesso, hanno giustificato la severità della pena applicata, rendendo la decisione del giudice d’appello incensurabile in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Condotta Processuale
Anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato l’assenza di elementi positivi da valutare a favore dell’imputato. Anzi, a pesare negativamente è stato il suo contegno processuale: l’imputato aveva violato la misura cautelare che gli era stata applicata, dimostrando una scarsa adesione alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Tale condotta è stata considerata un elemento ostativo alla concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nel principio secondo cui il giudice di legittimità non può effettuare una nuova valutazione dei fatti, ma deve limitarsi a un controllo sulla coerenza logica e sulla correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta completa ed esauriente. La decisione di quantificare la pena in una certa misura e di negare le attenuanti era basata su argomentazioni solide e non contraddittorie, ancorate agli atti processuali. Pertanto, il ricorso è stato giudicato come manifestamente infondato, non essendo in grado di scalfire la logicità del provvedimento impugnato.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma uno strumento di controllo della legalità. Proporre un ricorso palesemente infondato non solo non porta a una riforma della sentenza, ma espone a sanzioni economiche che ne aggravano gli effetti.
Quando un ricorso sulla dosimetria della pena può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla dosimetria della pena è dichiarato inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata è considerata congrua, logica e priva di vizi giuridici. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la correttezza della motivazione.
Quali elementi considera il giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente valutabili e tenendo conto del contegno processuale dell’imputato. Nel caso specifico, la violazione di una misura cautelare è stata un fattore decisivo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOMERAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di Parma aveva condannato Okoh’s Best, in concorso con altri, alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’erronea applicazione della legge censurando nel complesso la dosimetria della pena applicata ed il mancato riconoscimento della ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha congruamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la dosimetria della pena inflitta dando rilevo, sotto il profilo della quantità della pena irrogata, al tipo di stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto, alle modalità di confezionamento ed al numero delle cessioni, e, sotto il profilo delle invocate circostanze attenuanti generiche, rilevando all’assenza di elementi valutabili positivamente nonché del contegno processuale del Okoh’s il quale ha violato la misura cautelare ad esso applicata;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
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