Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione agli artt. 27 Cost., 438 cod. proc. pen. e 133 e 163 cod. pen in punto di dosimetria della pena e di mancata sospensione condizionale della stessa.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricor e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, la quantità della sostanza stupefacente sequestrata e l’intensità dei dolo, per come si evince dalle modalità delle azioni, di cessione e detenzione della cocaina.
Si tratta, in ogni caso, di una pena ben al di sotto del minimo edittale e L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile ne
casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quelio che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. co espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
2.2. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ritiene di negare in ragione per non essere possibile formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dal compimento di ulteriori attività delittuose in ragione non solo del fatto che l’imputato ha un precedente specifico ma, come già annotato dal primo giudice e non contestato dall’imputato, dal fatto che dal compendio probatorio è emerso che la condotta in esame non fosse stata occasionale ed è stata, invece, ripetuta nel tempo, in quanto l’assuntore di cocaina, opportunamente compulsato, ha dichiarato che non era la prima volta che acquistava la cocaina dall’odierno imputato,
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo d prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da :ui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 19/3/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, COGNOME, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, COGNOME, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell’imputato).
La recente Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020 dep. 2021 ha condivisibilmente evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall’art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate
nell’art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita – (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall’argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe deciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l’esecuzione della pena)”.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024