Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, che si è discostata dal minimo edittale, in ordine alla mancata riduzione massima per le pur concesse circostanze attenuanti generiche ed alla mancata attivazione della procedura di cui all’art. 545bis cod. proc. pen. laddove la Corte territoriale ha negato che sussistessero i presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugNOME è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti motivatamente conto che il trattamento sanzioNOMErio di cui alla sentenza di primo grado appare congruo e non suscettibile di mitigazione in quanto nella dosimetria della pena, il tribunale ha correttamente valutato i parametri tutti ex art. 133 cod. pen., e segnatamente la natura e le modalità dell’azione e la vita anteatta del reo.
N. 25487/2023 GLYPH R.G.
Segnatamente, lo scostamento rispetto ai minimi edittali è stato ritenuto giustificato dalla gravità concreta dei fatti, considerato che la guida in stato di ebbrezza si accompagnava all’assenza di regolare patente di guida, e stante l’elevatissimo tasso alcolemico riscontrato, ben superiore ai parametri previsti dalla più grave fattispecie di cui all’art. 186cod. strada, e all’origine di un sinistro strada che – pur non avendo causato danni alle persone – ha visto il coinvolgimento di ben tre veicoli (se pure parcheggiati in divieto di sosta); parimenti sfavorevole all’imputato è stata ritenuta la valutazione della vita anteatta, desunta dal certifi cato del casellario giudiziale, che contempla piurime condanne anche per gravi reati, per un totale di 14 iscrizioni (scarsamente rilevando la relativa risalenza dei precedenti a carico).
La personalità dell’imputato, desunta appunto dai precedenti a carico, giustifica per i giudici del gravame del merito la mancata operatività della concessa attenuante nella massima estensione, tanto più ove detta personalità sia rapportata alla non particolare rilevanza degli elementi che hanno giustificato la concessione dell’attenuante in regime di prevalenza (frequentazione del SERT e pagamento della sanzione elevata a carico del predetto per guida senza patente, che costituisce peraltro un atto dovuto).
Con tutta evidenza, non v’è alcuna violazione di legge nell’effettuare una riduzione della pena ex art. 62 bis cod. pen. in misura inferiore ad un terzo.
Tuttavia nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio motivazionale, in quanto questa Corte di legittimità ritiene debba ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, anche attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524; così sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, COGNOME e altri, Rv. 211583).
Infine, per la Corte piemontese – con una motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e che, pertanto, si sottrae alle generiche censure di legittimità proposte – non sussistono i presupposti per l’attivazione della procedura ex art. 545 bis cod. proc. pen., a ciò ostando i precedenti a carico dell’imputato e l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
N.
25487/2023 GLYPH R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 29/05/2024