Dosimetria della Pena: La Genericità del Ricorso Causa Inammissibilità
La corretta applicazione dei criteri per la determinazione della pena è uno dei temi più delicati del processo penale. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso mal formulato su questo punto possa essere dichiarato inammissibile. Il caso riguarda un imputato condannato per truffa aggravata che contestava la dosimetria della pena applicata, ritenendola eccessiva. Vediamo perché la Suprema Corte ha respinto le sue doglianze.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa aggravata. La sentenza di condanna, comprensiva del relativo trattamento sanzionatorio, veniva confermata dalla Corte di Appello. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, incentrando le proprie censure esclusivamente sulla quantificazione della pena inflitta.
Il Motivo del Ricorso: Violazione dei Criteri sulla dosimetria della pena
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 133 del codice penale. Questa norma elenca i parametri che il giudice deve considerare per esercitare il suo potere discrezionale nella determinazione della pena, tra cui la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Secondo la difesa, una corretta valutazione di tali parametri, soprattutto quelli di carattere soggettivo, avrebbe dovuto condurre a una pena contenuta nel minimo possibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come del tutto generico. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una spiegazione chiara e logica sulla dosimetria della pena.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano evidenziato due punti cruciali:
1. La pena base era già stata fissata al minimo edittale, ovvero al livello più basso previsto dalla legge per quel reato.
2. Una ulteriore mitigazione della pena era ostacolata da due elementi negativi: la gravità oggettiva del reato commesso e i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Di fronte a questa argomentazione, il ricorso si è limitato a una lamentela generica, senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che non basta affermare che la pena sia eccessiva; è necessario dimostrare in modo specifico perché la valutazione del giudice precedente sarebbe illogica o contraddittoria.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Alla luce della genericità e della mancanza di un confronto critico con la sentenza precedente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta non solo la definitiva conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia insegna che un ricorso in Cassazione, specialmente quando attiene a valutazioni discrezionali come la dosimetria della pena, deve essere supportato da argomentazioni specifiche e puntuali, pena l’immediata reiezione.
Perché il ricorso sulla dosimetria della pena è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello, che aveva già spiegato perché la pena non potesse essere ulteriormente ridotta.
Quali fattori hanno impedito una riduzione della pena al di sotto del minimo edittale?
Due fattori principali: la gravità del reato di truffa aggravata e i plurimi precedenti penali a carico dell’imputato, che militavano contro un’ulteriore mitigazione della sanzione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4447 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4447 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tr aggravata ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzioNOMErio;
rilevato che con l’unico motivo formulato il difensore lamenta in maniera del tutto generica la violazione dell’art. 133 cod.pen. e il correlato vizio della motivazione, adducendo ch parametri dosimetrici di carattere soggettivo avrebbero imposto il contenimento della pena al minimo; considerato che il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata (pag. 4) che ha evidenziato come la pena base risulti coincidente con il minimo edittale, segnalando che la gravità del reato e i plurimi precedenti ch militano a carico dell’imputato ostano alla invocata mitigazione sanzioNOMEria;
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente