Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8797 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
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avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 05/04/2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato, quanto alla affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Lecce del 11/07/2017 nei confronti di NOME, riducendo tuttavia la pena inflitta allo stesso per i delitti ascritti (art. 648, art. 474 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore, proponendan solo motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att.cod.proc.pen.
2.1. GLYPH Violazione ed erronea applicazione della legge penale per l’errato riferimento alla pena minima edittale del reato di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nonché vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria in punto di calcolo della pena base e sanzione concretamente irrogata; la Corte di appello si è riferita alla vecchia formulazione dell’art. 648, comma secondo, cod. pen., senza tenere in considerazione la nuova formulazione di cui al comma quarto, contrariamente a quanto affermato infatti la pena è stata irrogata in misura di molto superiore al minimo edittale previsto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo del tutto generico, oltre che manifestamente infondato. Difatti, nel caso concreto, la dosimetria della pena è stata espressamente motivata in relazione alle caratteristiche del fatto, mentre il riferimento in motivazione ai minimi edittali, richiamato dalla difesa perché emblematico di una asserita violazione di legge, è espresso nel senso che la pena non si discosta dai valori minimi, sostanzialmente rispettati in considerazione dei valori massimi previsti. Né la difesa ha allegato alcun profilo di irragionevolezza o illegalità della pena. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente
motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME NOME, Rv. 28121701, in motivazione).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore