Dosimetria della pena: l’obbligo di motivazione del giudice e i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di dosimetria della pena. La decisione ribadisce un principio consolidato: quando la sanzione applicata si attesta sui minimi edittali, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica, e un ricorso basato su contestazioni generiche è destinato all’inammissibilità. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere come e quando è possibile contestare efficacemente la quantificazione di una pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato, tramite il suo difensore, non contestava la sua responsabilità penale, bensì la dosimetria della pena applicata. In particolare, lamentava una presunta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello in relazione ai criteri di cui all’art. 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi di ricorso “del tutto generici e destituiti di fondamento”. La decisione si fonda su una constatazione cruciale: il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato era già estremamente favorevole. Il giudice di primo grado, infatti, aveva non solo fissato la pena base nella misura corrispondente al minimo previsto dalla legge (il “minimo edittale”), ma aveva anche concesso le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Tale valutazione era stata confermata in appello. Di fronte a una pena così mite, le critiche del ricorrente sono apparse prive di una base concreta e specifica.
Le Motivazioni: La Dosimetria della Pena e i Limiti del Ricorso
Il cuore della motivazione dell’ordinanza risiede nel richiamo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Corte spiega che l’obbligo per il giudice di fornire una motivazione “specifica e dettagliata” sui criteri seguiti per la determinazione della pena sorge principalmente in due situazioni:
1. Quando la sanzione è determinata in una misura prossima al massimo edittale.
2. Quando la sanzione, pur non raggiungendo il massimo, si discosta notevolmente dalla media.
Al di fuori di questi casi, e in particolare quando la pena è fissata in una misura media o prossima al minimo edittale, la scelta del giudice è considerata insindacabile in sede di legittimità. Si presume, infatti, che il giudice abbia implicitamente valutato tutti i criteri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.) e abbia operato una scelta ponderata. Un ricorso che si limiti a criticare genericamente questa scelta, senza evidenziare palesi illogicità o violazioni di legge, non può trovare accoglimento.
Conclusioni
La pronuncia conferma che la contestazione della dosimetria della pena in Cassazione richiede argomentazioni specifiche e puntuali, in grado di dimostrare un vizio logico manifesto o un’errata applicazione della legge. Non è sufficiente una generica doglianza sulla congruità della sanzione, soprattutto quando questa è stata fissata a livelli minimi. Per la difesa, ciò implica la necessità di costruire un’impugnazione che non si limiti a una critica astratta, ma che individui elementi concreti e trascurati dal giudice di merito che avrebbero dovuto condurre a un esito sanzionatorio diverso. In assenza di tali elementi, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è necessaria una motivazione dettagliata sulla dosimetria della pena?
Secondo la Corte, una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la sanzione è determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. In caso contrario, la scelta è riservata al giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sul trattamento sanzionatorio erano del tutto generiche e infondate, specialmente considerando che il giudice aveva già applicato la pena base nel minimo edittale e concesso le attenuanti generiche nella massima estensione.
È possibile contestare in Cassazione una pena fissata al minimo edittale?
È molto difficile. La Corte ha ribadito che la scelta di irrogare una pena prossima al minimo edittale è insindacabile, in quanto si presume che sia implicitamente basata sui criteri legali. Un ricorso avrebbe successo solo se dimostrasse una palese illogicità o una violazione di legge, non una semplice divergenza di valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMACCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen.
Rilevato che i rilievi sul trattamento sanzioNOMErio irrogato risultano del tutto generici e destituiti di fondamento: deve al riguardo evidenziarsi come il primo giudice abbia individuato la pena base in misura corrispondente al minimo edittale, concedendo peraltro le attenuanti generiche nella massima estensione.
Considerato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. d irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore