Dosimetria della Pena: I Criteri per una Sanzione Superiore al Minimo
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla dosimetria della pena, chiarendo quando e perché è legittimo discostarsi dal minimo previsto dalla legge. Il caso riguarda un ricorso contro una condanna per detenzione di stupefacenti, ritenuta eccessiva dal condannato. La Corte, tuttavia, ha confermato la decisione, ritenendola correttamente motivata.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello a una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e 18.000 euro di multa per la detenzione di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente (3,20 kg di hashish). L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio motivazionale proprio in relazione alla dosimetria della pena. A suo dire, la sanzione era eccessiva, poiché la pena base era stata fissata a un livello ampiamente superiore al minimo edittale previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/90, senza un’adeguata considerazione dei motivi d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati, generici e assertivi. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomentazioni giuridiche corrette e una motivazione sufficiente e non illogica. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risultava invece logica, congrua e corretta in punto di diritto.
La Corretta Applicazione della Dosimetria della Pena
Il fulcro della decisione risiede nella validazione dell’operato dei giudici di merito riguardo alla dosimetria della pena. La Corte ha ribadito che il giudice ha il dovere di motivare la determinazione della pena, specialmente quando si discosta significativamente dal minimo edittale. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere in modo impeccabile.
Le Motivazioni
La motivazione per una pena superiore al minimo era basata su due elementi chiave, ritenuti pienamente legittimi dalla Cassazione:
1. La gravità del reato: Il dato ponderale della sostanza stupefacente (ben 3,20 kg di hashish) è stato considerato un indice inequivocabile della gravità della condotta, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
2. La capacità a delinquere: I giudici di merito hanno desunto la capacità a delinquere dell’imputato dai suoi molteplici precedenti penali. Questo elemento, indicativo di una certa propensione al crimine, è un fattore rilevante che il giudice può e deve considerare nel calibrare la pena.
La Corte ha quindi concluso che la motivazione della Corte d’Appello era coerente e giuridicamente corretta, immune da vizi di legittimità. I motivi del ricorso, non affrontando specificamente questi punti, si sono rivelati inefficaci.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la discrezionalità del giudice nella dosimetria della pena non è arbitraria, ma deve essere esercitata attraverso una motivazione logica e aderente ai criteri legali. Per gli operatori del diritto, insegna che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza sull’eccessività della pena, ma deve attaccare specificamente le falle nel ragionamento del giudice di merito. Per i cittadini, chiarisce che fattori come l’ingente quantità di droga e la presenza di precedenti penali sono elementi concreti che giustificano legalmente l’applicazione di una pena ben più aspra di quella minima.
Quando un giudice può aumentare la pena base oltre il minimo previsto dalla legge?
Un giudice può stabilire una pena superiore al minimo edittale fornendo una motivazione logica, coerente e corretta. Tale motivazione può basarsi su elementi come la particolare gravità del reato (ad esempio, l’ingente quantitativo di droga) e la capacità a delinquere dell’imputato, desumibile dai suoi precedenti penali.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, privi di specificità o meramente riproduttivi di censure già adeguatamente respinte nei gradi di merito. In pratica, se non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45374 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 09/10/1985
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata, benché sia stata esclusa la recidiva, sia eccessiva, tenuto conto che la pena base è stata individuata in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, ampiamente superiore al minimo previsto per la fattispecie di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90 e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi e sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, la gravità del reato più grave, in ragione del dato ponderale della sostanza (kg. 3,20 di hashish) e la capacità a delinquere dell’imputato desumibile dai molteplici precedenti penalt risultanti a suo carico.
Essendo il ricorso inammissibile e,,a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024