Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/04/1989
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina nei quantitativi indicati nell’imputazione.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
fattispecie di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. 309/90; 2. Violazione dell’art. 9
cod. pen.; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività
della pena inflitta.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente apparato motivazionale sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente e che le doglianze
difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla
Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: attingendo correttamente a tutti i dati probatori
disponibili ed effettuando una valutazione complessiva delle condotte degli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie della liev
entità sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo dello stupefacente, diversità delle sostanze, modalità di detenzione, frazionamento in
dosi) indicativi della professionalità dell’attività illecita a cui era dedito l’imp e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti, non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione dei precedenti penali annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.
Considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo anche in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all’imputato.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all’art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente all valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
“
DEPOSITATA
Il P ‘d nte