Dosimetria della Pena: Quando la Motivazione del Giudice Può Essere Sintetica?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. La dosimetria della pena, ovvero il percorso logico che porta a quantificare la sanzione, deve essere adeguatamente motivata. Tuttavia, fino a che punto deve spingersi questo obbligo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della motivazione richiesta, specialmente quando la pena si colloca nella parte bassa della forbice edittale.
I Fatti del Caso: Una Condanna e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava un ‘vizio motivazionale’ in relazione alla pena inflittagli. A suo dire, i giudici non avevano adeguatamente giustificato la scelta di una pena superiore al minimo previsto dalla legge, pur avendogli concesso una circostanza attenuante. La doglianza si concentrava, quindi, non sulla colpevolezza, ma esclusivamente sulla congruità della sanzione e sulla trasparenza del ragionamento che l’aveva determinata.
La Decisione della Corte: La Dosimetria della Pena e l’Obbligo di Motivazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di dosimetria della pena. La decisione si fonda sull’idea che l’onere di motivazione del giudice non è sempre uguale, ma varia in base alla collocazione della pena inflitta rispetto ai limiti minimo e massimo stabiliti dalla norma.
Il Principio della Motivazione Attenuata
Il punto centrale della pronuncia è che l’obbligo di motivazione si attenua man mano che la pena si avvicina al minimo edittale. Secondo la Corte, quando la sanzione è di gran lunga più vicina al minimo che al massimo, il semplice richiamo ai criteri generali indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.) è sufficiente. Non è richiesta un’analisi analitica e dettagliata di ogni singolo parametro, poiché la scelta di una pena mite è di per sé indicativa di una valutazione favorevole all’imputato.
Il Ruolo della ‘Media Edittale’ nella Dosimetria della Pena
Un altro parametro fondamentale richiamato dalla Corte è la ‘media edittale’. Questo valore si calcola dividendo per due la differenza tra il massimo e il minimo della pena e aggiungendo il risultato al minimo. Se la pena inflitta in concreto è inferiore a questa media, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata. Basta un generico riferimento al criterio di adeguatezza, che si presume includa implicitamente la valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p.
La Discrezionalità nella Concessione delle Attenuanti
Infine, la Corte ha affrontato la questione della riduzione della pena per le circostanze attenuanti. Anche in questo ambito, al giudice di merito è riconosciuta un’ampia discrezionalità. Per adempiere all’obbligo di motivazione, è sufficiente l’adozione di una formula sintetica, come ad esempio ‘si ritiene congruo’, per giustificare la misura della riduzione applicata.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si basa sulla necessità di bilanciare il diritto dell’imputato a una decisione trasparente con i principi di economia processuale e di ragionevolezza. I giudici supremi sostengono che richiedere una motivazione analitica e complessa per pene vicine al minimo sarebbe un formalismo eccessivo. La scelta di non allontanarsi significativamente dalla soglia minima prevista dalla legge è già, in sé, una forma di motivazione, poiché indica che il giudice ha considerato le circostanze del fatto e la personalità dell’imputato in un’ottica non particolarmente severa. La giurisprudenza citata è uniforme nel sostenere che l’impegno motivazionale deve essere proporzionale alla severità della pena: più ci si allontana dal minimo edittale, più dettagliata e approfondita dovrà essere la giustificazione del giudice. Di conseguenza, un ricorso che si limiti a contestare in modo generico una pena mite, senza evidenziare palesi illogicità o travisamenti dei fatti, non può trovare accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento di grande importanza pratica. Per gli avvocati e i loro assistiti, significa che i motivi di ricorso basati esclusivamente sulla dosimetria della pena hanno scarse possibilità di successo se la sanzione è contenuta e vicina al minimo legale. Un’impugnazione efficace deve puntare a dimostrare una manifesta irragionevolezza o una palese contraddizione nel ragionamento del giudice, piuttosto che una generica ‘carenza’ di motivazione. Questa pronuncia riafferma la centralità e l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, limitando il sindacato di legittimità ai soli casi di vizi logici evidenti e non a una mera rivalutazione della congruità della sanzione.
È sempre necessario che il giudice motivi dettagliatamente la quantità della pena inflitta?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di motivazione dettagliata si attenua quando la pena irrogata è molto più vicina al minimo legale che al massimo. In questi casi, è sufficiente un richiamo generico ai criteri dell’art. 133 del codice penale.
Cosa succede se la pena è inferiore alla ‘media edittale’?
Se la pena inflitta è al di sotto della media tra il minimo e il massimo edittale, non è richiesta una motivazione specifica e approfondita. Il giudice può limitarsi a un riferimento al criterio di adeguatezza della pena, che implicitamente comprende gli elementi dell’art. 133 c.p.
Il giudice deve spiegare in dettaglio perché ha ridotto la pena in una certa misura per una circostanza attenuante?
No, la Corte riconosce un’ampia discrezionalità al giudice nel quantificare la riduzione per le attenuanti. Per adempiere all’obbligo di motivazione è sufficiente l’uso di una formula sintetica, come ‘si ritiene congruo’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELL’AGLIO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 COGNOMEa CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla dosimetria COGNOMEa pena inflitta (superiore al minimo edittale pur con la concessione COGNOME‘attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.), è formulato in termini non consentiti: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza u motivazione sufficiente per dar conto COGNOME‘adeguatezza COGNOMEa pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo COGNOMEa motivazione, in ordine alla congruità COGNOMEa pena inflitta tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283); l’impegno rnotivazionale deve inoltre, quale parametro di riferimento, COGNOMEa media edittale poiché nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto di essa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza COGNOMEa pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); l’ampia discrezionalità, inoltre, che caratterizza l’entità COGNOMEa riduzione per le ritenute attenuanti, permette di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura COGNOMEa riduzione COGNOMEa pena per effetto COGNOME‘applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, COGNOME);. Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
117. R.G. 31049 – 2023
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa Cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consiglier COGNOME tensore