Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20085 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 13/01/1989
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di RAGUSA in difesa di COGNOME il quale evidenzia le motivazioni del ricorso e ne chiede l’accoglimento con l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 1°/03/2024 dal Tribunale di Ragusa, all’esito di giudizio abbreviato e con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall’art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva e con sanzione finale commisurata in C 3.200,00 di ammenda.
La Corte ha rigettato l’unitario motivo di appello inerente alla commisurazione della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevando come la violazione accertata non potesse considerarsi di lieve entità o di modesta gravità, ritenendo corretta la dosimetria della pena e sottolineando l’assenza di elementi positivi valutabili ai sensi dell’art.62bis cod.pen..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Ha esposto che la Corte territoriale aveva giudicato l’imputato per un reato diverso rispetto a quello originariamente ascritto, con conseguente violazione del principio di correlazione.
Con memoria depositata il 14/04/2025, il difensore dell’imputato ha altresì dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ribadendo che la condanna era stata pronunciata per reato diverso rispetto a quello ascritto e in riferimento alla diversa fattispecie prevista dall’art.186, commi 2 e 2sexies, d.lgs. n.285/1992.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
3. L’unitario motivo di ricorso è infondato.
Difatti, dal corpo della motivazione della sentenza di secondo grado che aveva investito il giudice di appello della sola questione inerente alla dosimetria della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche – si evince che lo stesso ha fatto riferimento alla condotta
effettivamente ascritta (ovvero l’aver guidato una vettura senza la prescritta patente di guida, come evidenziato alla pag.2 della sentenza), in ordine alla
quale la pena irrogata e oggetto della pronuncia di conferma è compresa nella cornice edittale prevista dall’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992,
n.285.
Deve quindi ritenersi che il riferimento alla diversa fattispecie della guida in stato di ebbrezza, riscontrata in orario notturno (pag.3 della sentenza),
sia frutto di un mero lapsus calami,
non influente sulla correttezza della decisione assuntaercon conseguente rettificazione della pronuncia ai sensi
dell’art.619, comma 1, cod.proc.pen..
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16 maggio 2025
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