Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio.
In difesa del ricorrente COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TERMINI IMERESE il quale dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.
L’avvocato COGNOME NOME è presente altresì in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di AGRIGENTO difensore di COGNOME NOME, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente riportandosi ai motivi di ricorso insiste nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 14/04/2022, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 15/07/2021 dal GUP presso il Tribunale di Agrigento e con la quale, specificamente in ordine alla posizione degli odie ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pen di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa, c interdizione dai pubblici uffici nella misura di anni cinque, in relazione al previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; pena c determinata previa concessione – nei confronti del solo NOME – de circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidi applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito.
1.1 La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.32426 del 09/05/2023, ha disposto l’annullamento della pronuncia in riferimento al motivo di ricorso, proposto da entrambi i suddetti imputati, attinente all’applica dell’art.73, comma 5, T.U. stup. nonché, in ordine alla posizione dell’COGNOME riferimento all’applicazione della recidiva.
In particolare, la Suprema Corte – nel richiamare i principi dettati d giurisprudenza di legittimità sul punto (con particolare riferimento a Sez. n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 02) – ha ritenuto carente la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui aveva disconosciut sussistenza della fattispecie di lieve entità sulla sola base del dato ponde delle modalità di cessione, senza ulteriori specificazioni; la Corte ha altresì a il motivo formulato dall’COGNOME riguardante l’applicazione della recid ritenendo che il giudice d’appello avrebbe – di fatto – omesso di verificar concreto se la reiterazione dell’illecito fosse effettivo sintomo di magg riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo a o elemento desumibile dal caso concreto e avendo altresì gravato l’imputat dell’onere di dimostrare elementi idonei ai fini dell’esclusione della circosta non tenendo conto del fatto che l’unico precedente risaliva all’anno 2009.
1.2 La Corte d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha riconosciut – nel caso in esame – gli elementi propri della fattispecie prevista dall’ comma 5, T.U. stup., alla luce dei principi dettati dalla citata sentenza Muro facendo altresì riferimento ai parametri dettati da Sez. 6, Sentenza n. 45061 03/11/2022, COGNOME, Rv. 284149 e ciò anche alla luce del dato afferent all’effettiva quantità di stupefacente detenuto dagli imputati. pari a g 49, cocaina, a loro volta idonei al confezionamento di 160,9 dosi medie singole, il tu valutato alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto.
La Corte ha altresì escluso, nei confronti dell’COGNOME, il riconoscimento d recidiva specifica, atteso il lasso temporale decorrente dall’unico preceden rilevando che le circostanze del caso concreto non erano effettivamente idonee denotare una maggiore pericolosità dell’imputato.
Sulla base di tali presupposti, la Corte territoriale ha quindi ridetermina pena in anni due e mesi cinque di reclusione ed C 5.000,00 di multa per l’Infanti e in anni due e mesi otto di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il COGNOME.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i propri difensori.
2.1 COGNOME ha articolato un unitario motivo di impugnazione, nel quale h dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. relazione agli artt.62bis, 132 e 133 cod.pen., in riferimento alla determinazi della pena, alla luce delle riduzioni conseguenti alla concessione delle circosta attenuanti generiche e della diminuente determinata dalla scelta del rito.
Ha dedotto che la motivazione del giudice del rinvio in punto di dosimetria della pena era del tutto assente e disancorata dalle due precedenti sentenze merito oltre che dalla sentenza di annullamento; non essendo desumibili i crite adottati dalla Corte territoriale a seguito del riconoscimento dell’ipotesi prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup. e del riconoscimento delle circostan attenuanti generiche, a propria volta incidenti sulla misura della pena per eff dell’esclusione della contestata recidiva.
Il COGNOME ha articolato due motivi di impugnazione.
2.2 Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.442, comma 2, cod.proc.pen., deducendo come la Corte territoriale avrebbe ridetermiNOME la pena senza tenere conto della diminuente conseguente alla scelta del rito abbreviato
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen., in rela all’art.73, comma 5, T.U. stup.; nonché l’inosservanza dell’art.125 cod.proc.p in ordine alla carenza di motivazione della sentenza impugnata.
Ha dedotto che, in relazione al trattamento sanzioNOMErio applicabile, la Cor non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali la pena base – anche ammettendo che il giudice del rinvio avesse tenuto conto della diminuente determinata dal scelta del rito – era stata individuata in quella massima applicabile.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1. I ricorsi sono fondati.
Va premesso che, in riferimento al disposto dell’art.627, comma 3, cod.proc.pen., il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi alla sentenz annullamento per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, co la conseguente preclusione ad esaminare qualsiasi profilo da ritenere avente l valenza del giudicato.
Nel caso di specie, il profilo di diritto conseguente alla concessione de circostanze attenuanti generiche in favore dell’COGNOME non era neanche sta fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione – e, in ogni caso, non era s fatto oggetto di statuizione contenuta nella pronuncia di annullamento – risultan quindi inibita in sede di giudizio di rinvio qualsiasi ulteriore valutazione in o ai presupposti per la relativa concessione.
Ciò premesso, i motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto concernenti – per entrambi gli imputati – il corretto esercizio dei po discrezionali conferiti al giudice, con specifico riferimento alla valutazione d elementi previsti dall’art.133 cod.pen. e in relazione alla necessaria illustra dei motivi posti alla base della determinazione della sanzione, in riferimen all’art.132, comma 1, cod.pen.
Sul punto, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previst per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giu di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei c di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena eq o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettaglia spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato precisato che non è necessaria una specific e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni c separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288).
Mentre, in ordine allo specifico profilo inerente all’applicazione del circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha precisato che in tema d determinazione del trattamento sanzioNOMErio, la discrezionalità del giudic nell’applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione dell sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l’incide del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058); conseguendo che – se deve ritenersi consentito al giudice di merito l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nel loro massima estensione – è però necessario che venga data adeguata motivazione e salvo che la diminuzione sia comunque prossima al massimo consentito (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100).
Va quindi rilevato che, avendo la Corte ritenuto perfezionata la fattispeci prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup., la cornice edittale – nel testo disposizione applicabile ratione temporis era compreso tra sei mesi e quattro anni di reclusione e tra C 1.032,00 ed C 10.329,00 di multa.
Ne consegue che, quanto alla posizione del COGNOME e anche tenendo conto dell’obbligatoria diminuzione determinata dalla scelta del rito, la Corte territor – nel giungere alla pena finale di anno due e mesi otto di reclusione ed C 6.000, di multa – è partita da una base di calcolo coincidente con il massimo previsto p la pena detentiva e in una misura prossima al massimo per quella pecuniaria, senza fornire alcuna giustificazione in ordine all’esercizio dei suddetti po discrezionali.
Mentre, quanto alla posizione dell’COGNOME e attesa la formazione de giudicato interno sul profilo attinente al riconoscimento delle circostan attenuanti generiche, la Corte territoriale è pure evidentemente partita da misura coincidente o comunque prossima al massimo edittale e – applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito – ha calcolato la diminuzione per suddette attenuanti in misura comunque assai inferiore rispetto al massimo previsto e senza fornire, in relazione ai predetti passaggi argomentativi, alc motivazione.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezion della Corte d’appello di Palermo, la quale provvederà a rideterminare la pena ne confronti di entrambi gli imputati nel rispetto degli enunciati criteri.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso il 5 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente