Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46005 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46005 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (N. CAGLIARI DATA_NASCITA ) nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Quinta Sezione di questa Corte disposto con sentenza in data 1° marzo 2022, ha giudicato NOME COGNOME in relazione a più reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale con riguardo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
1.1. La sentenza rescindente, concernente più coimputati, quanto a NOME COGNOMECOGNOME aveva annullato la sentenza di condanna limitatamente alla recidiva, che aveva escluso, demandando al giudice di rinvio la rideterminazione del trattamento sa nzionatorio.
Quest’ultimo, in origine, contemplava una condanna alla pena di quattro anni di reclusione, previa concessione delle circostanze generiche ritenute equivalenti tanto all’aggravante di cui all’art. 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) relativamente ai più fatti di bancarotta fraudolenta contestati, quanto alla recidiva.
1.2. Il giudice di rinvio, con la sentenza in preambolo ha ritenuto di: i) non poter rideterminare la pena base originaria; ii) dover unicamente procedere a un diverso giudizio di valenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la residua aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, che esprimeva nel senso della prevalenza delle prime sulla seconda; iii) rideterminare la pena finale in quella di tre anni e dieci mesi di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME che, con un unico, articolato motivo, deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen e la manifesta illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena.
Lamenta in primo luogo che il giudice del rinvio, nell’affermate l’intangibilità della pena base, ha erroneamente mutuato il riferimento che, nella sentenza rescindente, riguardava la posizione di altro coimputato ricorrente e non quella del COGNOME. Tale errore avrebbe inciso sulla complessiva coerenza interna della motivazione sulla nuova dosimetria della pena, anche in considerazione della circostanza che alla determinazione della pena base gli originari decidenti erano pervenuti sul presupposto di una ritenuta capacità a delinquere desunta dai precedenti penali anche specifici, dunque dalla recidiva, poi esclusa. Da ultimo si stigmatizzava l’esigua e non motivata riduzione per le circostanze attenuanti generiche, pur ritenute prevalenti.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 28 marzo 2023, ha prospettato il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato, in data 30 marzo 2023, ha depositato memorie di
replica con le quali, nel ribadire le censure contenute nel ricorso, ha avversato le argomentazioni svolte dall’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che il giudice del rinvio, muovendo dall’affermazione contenuta nella sentenza rescindente che aveva espressamente disposto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla ritenuta recidiva (che escludeva), ha ritenuto preclusa ogni decisione in merito alla rideterminazione della pena base e, preso atto dell’avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219 legge fallimentare, ha svolto un più favorevole giudizio di valenza nei riguardi di COGNOME, riconoscendo le prime attenuanti prevalenti sulla seconda. Quindi, facendo riferimento alla «concreta gravità dei fatti, condivisibilmente stigmatizzata nei precedenti gradi del giudizio di merito», ha operato una minima riduzione ex art 62-bis cod. pen. (di soli tre mesi di reclusione) ed è, infine, pervenuto alla rideterminazione, previa riduzione per il rito abbreviato prescelto, della pena finale di tre anni e dieci mesi di reclusione.
E, tuttavia, deve osservarsi in primo luogo come l’affermazione della preclusione sulla valutazione della congruità della pena base è stata erroneamente fondata dal giudice del rinvio sul passaggio motivazionale della sentenza rescindente nella quale la Quinta Sezione Penale di questa Corte, delibando la posizione della coimputata NOME COGNOME, affermava l’infondatezza di una specifica censura sul calcolo della pena, osservando che «il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate (tra le quali, per la COGNOME, non è presente la recidiva) non comporta alcuna diminuzione della pena base della quale dare conto in motivazione».
A ciò si aggiunga che la sentenza ora impugnata, dopo aver riferito, erroneamente, tale affermazione alla posizione processuale di COGNOME, attraverso un richiamo generico «alla gravità dei fatti» così come già ritenuta nei giudizi di merito, ha operato una riduzione per le circostanze attenuanti generiche (pur valutate prevalenti) affatto minima, senza farsi carico di indicare le ragioni sottese a tale opzione.
La motivazione così resa è contraddittoria, ove non apparente, essendosi la Corte territoriale avvalsa di argomentazioni generiche e prive di reale efficacia dimostrativa, soprattutto ove poste in correlazione con le precedenti affermazioni concernenti, tuttavia, la posizione di altro coimputato.
In particolare, osserva il Collegio, se è ben vero che «La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli», è ciò nondimeno necessario che vi sia un adeguato riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Angelini, Rv. 281217).
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, sicché s’impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello dì Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
Così deciso il 14 aprile 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente