Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48032 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48032 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 03 febbraio 2021, ha condannato NOME alla pena di mesi sei di reclusione per la violazione dell’art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30/2007, accertata in data 20 aprile 2019.
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, ed ha nuovamente respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, per i molti precedenti penali dell’imputato e la condotta successiva al reato, avendo egli commesso ulteriori reati di varia natura. Ha infine confermato la pena già irrogata dal giudice di primo grado, ridotta per il rito abbreviato, inferiore al medio edittale stabilito dalla norma violata, ritenendola congrua in relazione alle modalità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la erronea applicazione della legge in relazione all’art. 133 cod.pen., e la violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen., 546 cod.proc.pen. e 111, comma 6, cod.proc.pen.
I giudici di merito non hanno motivato le ragioni dell’applicazione di una pena così elevata, pari a ben diciotto volte il minimo edittale. Il richiamo alle modalità della condotta non è spiegato, non avendo avuto essa alcuna connotazione particolare. Non è corretta neppure l’affermazione di avere egli fatto rientro in Italia immediatamente dopo esserne stato espulso, essendo stato sorpreso dalla Polizia un mese e mezzo dopo la sua espulsione. Nessun rilievo può avere, sulla dosimetria della pena, la sussistenza della recidiva, già valorizzata per escludere la concessione delle attenuanti generiche, né è una motivazione sufficiente l’affermare di avere contenuto la pena al di sotto del medio edittale, dovendo il giudice motivare l’elevato discostarsi dal minimo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata ha motivato in modo ampio e non illogico le ragioni della irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, facendo riferimento sia alle circostanze e modalità del fatto, in particolare la rapidità del rientro de ricorrente in Italia dopo esserne stato espulso, condotta che dimostra la totale mancanza della volontà di rispettare il provvedimento amministrativo
legittimamente assunto, sia alla personalità dell’imputato, che non solo è gravato da numerose precedenti condanne, ma dopo l’illecito rientro in Italia ha continuato a violare la legge, venendo arrestato o condannato per una pluralità di reati di diversa natura.
L’applicazione di una pena-base superiore al minimo edittale, ma inferiore al medio e quindi molto inferiore al massimo stabilito dalla norma, è quindi ampiamente motivata, avendo la Corte di appello sottolineato che le condanne già subite non hanno prodotto alcun effetto deterrente. Tale circostanza, infatti, legittima l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, che possa produrre tale effetto, nel rispetto della finalità di prevenzione speciale della pena.
E’ del tutto errata, infine, l’affermazione che la recidiva non possa essere valorizzata per il calcolo della pena se già utilizzata per negare la concessione delle attenuanti generiche, essendo stato stabilito da questa Corte che «Ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”. (Fattispecie in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva)» (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425)
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore