Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 647 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d’appello di L’aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2024, la Corte di Appello di L’Aquila confermava quella del GUP del Tribunale di L’Aquila che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 416bis cod. pen., commesso con <>.
Avverso la decisione della Corte territoriale ricorre per cassazione la difesa di COGNOME articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Il ricorrente censura la decisione sotto il profilo della erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla dosimetria della pena.
Lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo la quale nella quantificazione della pena debbono essere osservati i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., e devono essere tenuti in considerazione altri elementi e situazioni di fatto aventi significato ai fini dell’adeguamento della pena alla natura ed entità del reato, in tal modo non tenendo nella dovuta considerazione la peculiarità della vicenda.
Sotto altro profilo, censura la decisione per non aver esplicitato i motivi in base ai quali ha determinato il trattamento sanzionatorio. Osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, qualora il giudice si discosti notevolmente dai limiti edittali, Ł tenuto a fornire motivazione approfondita in ordine ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, ad avviso del ricorrente, la pena sarebbe stata determinata partendo da una quantificazione ben superiore al minimo, senza fornire specifica motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In tema di determinazione della pena, questa Corte ha ripetutamente affermato che quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, sentenza n. 2925 del 18/11/1999, Rv 217333-01; Sez. 6, sentenza n. 35346 del 12/06/2008, Rv 241189-01; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356 – 01).
Ha, altresì, chiarito che non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga inflitta una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 – 01)
2.Nel caso in esame, si osserva che la Corte non ha svolto una specifica argomentazione sul punto, che, d’altro canto, non ha costituito oggetto dei motivi di impugnazione (limitati alla mancata concessione dell’attenuante ex art. 416bis .1, comma 3 cod. pen. nonchØ al riconoscimento del ruolo dirigenziale e di organizzatore, con richiesta di riduzione della pena inflitta per effetto dell’accoglimento dei menzionati motivi di appello).
Si rileva, in ogni caso, che la pena Ł stata determinata partendo dal minimo della pena base di anni 12 di reclusione, concedendo il massimo della riduzione (1/3) per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonchØ applicando la riduzione di 1/3 per la scelta del rito, così pervenendo ad infliggere una pena determinata nel minimo edittale di anni cinque e mesi 4 di reclusione.
Alla luce dei principi sopra menzionati, non si richiede, pertanto, una specifica motivazione in ordine ai criteri di quantificazione della pena, non potendo, comunque, questa essere fissata al di sotto della misura determinata in concreto.
3. La manifesta infondatezza del motivo di impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME