Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35680 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertiv deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto dì diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, che i prospettati motivi a delinquere, l’indole mite, il disagio economico, la esperienza carceraria, la difficoltà di inse mento del mondo del lavoro, sono decisamente travolti dallo spessore del percorso criminale dell’imputato che per un trentennio, non essendo più giovane, ha commesso delitti in materia di stupefacenti e di armi per i quali ha riportato pesant condanne che dimostrano, diversamente da come prospetta la difesa, un’indole delinquenziale ed una capacità criminale allarmanti, anche per la contiguità mai interrotta con gli ambienti criminali nel cui contesto, in considerazione dei quantitativi di sostanze stupefacenti di cui si riforniva, era certamente inserito.
Appare dunque evidente, per i giudici del gravame dei merito, che la pena in concreto inflitta, in considerazione altresì della gravità concreta del fatto desunt dal quantitativo ingente di sostanze stupefacenti appartenenti alla prima tabella detenute a fine di cessione, ed avendo altresì il giudice riconosciuto le attenuanti generiche in assenza di meritevolezza ed al solo fine esplicitato di adeguare la pena caso concreto, non può essere in alcun modo rivista in senso più favorevole all’imputato, nemmeno per l’atteggiamento collaborativo che avrebbe asseritamente tenuto, atteso che l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente era detenuto nella sua abitazione ed alcuna difficoltà avrebbero incontrato le forze dell’ordine ad individuarlo.
Corretto è anche il rilievo che il giudice di primo grado si è discostato in misura assolutamente contenuta dalla pena minima edittale, per cui è valevole il principio secondo cui uno specifico obbligo motivazionale in ordine ai criteri oggettivi e soggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., deve ritenersi prescritto soltanto laddove giudice intenda irrogare una pena base pali o superiore al medio edittale, dovendo in tal senso essere indicata la valutazione e l’apprezzamento di detti criteri in considerazione della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (così la richiamata Sez. 5, n. 35100/2019).
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacab nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali so impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 d 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 de11 1 8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
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pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 17/09/2024