Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/10/1980
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – per avere ceduto a terzi, in concorso con altri, dietro corrispettivo della somma di euro 5,00, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di circa 1,3 grammi, nonché per avere detenuto, a fini di spaccio, 1.123,6 milligrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla dosimetria della pena, irrogata in misura pari al triplo del minimo edittale, in assenza di specific motivazione.
Considerato che la doglianza deve ritenersi inammissibile poiché non consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata;
che, in punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che, nel giudizio di Cassazione, non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o d ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142);
che, inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’ 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153), mentre una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243);
che, in materia, si è ulteriormente precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288);
che, nel caso di specie, la pena concretamente inflitta dai giudici di merito di anni 1 di reclusione – si colloca ampiamente al di sotto della media edittale, di talché, sul punto, non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale, tenuto peraltro contro dell’espresso richiamo operato dal provvedimento impugnato ai precedenti penali dell’imputato;
che tale richiamo, invero, ancorché operato con riguardo al diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle
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ex circostanze attenuanti generiche
art. 62-bis cod. proc. pen., sorregge indirettamente anche la dosimetria contestata, postulando, sia pure in maniera
implicita, un giudizio negativo in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato medesimo, che va, in ogni caso, a saldarsi, sul piano argomentativo, a quanto
stabilito, ai fini dell’individuazione della predetta pena, dalla sentenza di pri grado, così costituendo implicita risposta al motivo di gravame volto a censurare
quel punto della decisione appellata;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.