Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, in persona dell’AVV_NOTAIO l quale insiste nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’annullamento della sentenza ›ilt del Tribunale di Messina, pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, relativamente alla ipotesi contravvenzionale di cui all’art.5 lett.b) L. 20 aprile 1962 n.283, per avere destinato alla preparazione di pietanze alimenti in cattivo stato di conservazione, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato in euro 10.000 di ammenda, tenuto conto della riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Escludeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, questione che pure aveva formato oggetto di devoluzione per profili relativi alla carenza di motivazione sul punto della sentenza annullata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato denunciando difetto di motivazione in relazione ai criteri adottati dal giudice per pervenire alla sanzione applicata, sia in ragione del fatto che non era dato comprendere da quale sanzione fosse partito il giudice di rinvio per pervenire alla misura della pena finale, sia per non essere stati esplicitati i criteri per determinare la riduzione dovuta al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata, con sufficiente sforzo motivazionale, ha adeguatamente recepito il dettato della sentenza di annullamento che aveva riscontrato un profilo di illogicità nel fatto che i giudici di merito avevano modulato la pena nella misura massima, pure a fronte del riconoscimento delle circostanze’ generiche e senza indicare la ragione dello scostamento da valori medio minimi.
Il giudice del rinvio, nel rideterminare la misura della pena non ha fatto che ispirarsi ai principi che regolano l’onere motivazionale nella dosimetria della pena tra minimo e massimo del parametro edittale e a richiamare i criteri da applicare al caso concreto, desumibili dall’art.133 cod.pen.
Sotto un primo profilo va Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, rv. 256197; conf. sez. 2, n, 28852
dell’8/5/2013, COGNOME e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, rv. 276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cos) sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, rv. 245596).
Sotto un diverso profilo il giudice di rinvio ha richiamato uno specifico indicatore (capacità a delinquere) cui, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di ispirarsi al fine di determinare la pena edittale in misura di poco superiore a quella minima e decisamente inferiore a quella che risulta essere la media edittale. Deve ribadirsi il principio risalente ma ampiamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (sez. 4, n.41702, del 20/04/2004, Nuciforo, Rv.230278). Non era pertanto onere del giudice distrettuale operare una valutazione comparativa di tutti i criteri direttivi tratti dall’art.133 cod.pen. ma , a fronte di trattamento sanzionatorio comunque modulato sulla base di una piattaforma edittale improntata a criteri medio-minimi, non ha mancato di valorizzare elementi di criticità che giustificavano l’innalzamento della soglia di punibilità, con motivazione coerente e priva di illogicità apparenti, sintetizzati nella attitudine del ricorrente a violare la legge penale, quale manifestazione reiterata della volontà di sottrarsi alla disciplina sui prodotti alimentari.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente