Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 marzo 2023, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 17 ottobre 2022 del Tribunale di Padova, resa all’esito di giudizio abbreviato, in forza della quale NOME era stat condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
È stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l’annullamento della decisione ritenuta viziata, quanto alla motivazione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. nella loro massima estensione.
Il ricorso è inammissibile, dovendosi osservare che, in relazione alla doglianza proposta, il ricorrente non si confronta affatto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale ha valutato la congruità della dosimetria sanzionatoria, considerando prima di tutto la gravità della condotta, tenuto anche conto che nonostante il dato quantitativo di eroina (oltre trentadue grammi) suddivisa in tre involucri termosaldati, il primo Giudice aveva riconosciuto la fattispecie più lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit.
In relazione pertanto all’entità del trattamento sanzionatorio, va ribadito anzituttoThon è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come nella presente fattispecie, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).
In proposito, peraltro, la Corte territoriale ha in ogni caso giustificato dosimetria della pena nei termini che precedono anche in considerazione della gravità della condotta, sia pure compresa dal primo Giudice nell’ipotesi più lieve di cui al comma 5 cit., e dei plurimi e variegati precedenti penali dell’imputato. In ogni caso, resta fermo il dato che lo scostamento dal minimo edittale è rimasto contenuto nella media siccome calcolata.
3.1. Parimenti, quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione del trattamento sanzionatorio non nel massimo consentito (peraltro con una contenuta differenza di soli cinque giorni), questa Corte ha già osservato che, nel caso in cui il giudice, concessa un’attenuante, diminuisca-la pena in
misura prossima al massimo consentito dalla legge, non ha l’obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100). Mentre, allo stesso tempo, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha invero espressamente annotato che la pena siccome inflitta doveva ritenersi “giustificata e congrua”. La complessiva censura è quindi manifestamente infondata.
In definitiva, l’iter motivazionale della sentenza impugnata appare solido e immeritevole di censura. La manifesta infondatezza dell’impugnazione, che invoca una violazione di legge insussistente, non può che comportare l’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il c. GLYPH iglieré /estensore
Il Presidente