Dosimetria della pena: la motivazione può essere implicita?
La corretta determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. La dosimetria della pena deve infatti bilanciare la gravità del fatto con la personalità dell’imputato, il tutto supportato da una motivazione logica e coerente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12581/2024) offre importanti spunti su come i giudici di merito debbano giustificare le loro scelte sanzionatorie, soprattutto quando la pena base si discosta dal minimo edittale.
I Fatti del Processo: un Furto di Energia Elettrica Pluriennale
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato e continuato di energia elettrica. L’imputato, attraverso il proprio difensore, aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che, pur riformando parzialmente la pena, aveva a suo dire commesso un errore nella sua quantificazione. In particolare, si lamentava un vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale, pur concedendo le attenuanti generiche, sarebbe partita da una pena base eccessiva (il massimo edittale per il furto semplice) senza fornire adeguate spiegazioni.
Il Ricorso in Cassazione e la questione sulla dosimetria della pena
Il nucleo della doglianza difensiva si concentrava sulla presunta illogicità del calcolo della pena. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva osservato l’obbligo di motivazione nello stabilire la pena di partenza, rendendo arbitraria la sanzione finale. L’analisi della Suprema Corte, tuttavia, ha seguito un percorso logico differente, esaminando la sostanza della decisione impugnata piuttosto che la sua forma letterale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la correttezza dell’operato della Corte di Appello.
L’applicazione ‘di fatto’ delle attenuanti
Il primo punto chiarito dalla Cassazione è che la Corte di merito, sebbene avesse formalmente bilanciato le attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate, le aveva nei fatti applicate come se fossero prevalenti. Questo emergeva chiaramente dal calcolo: i giudici erano partiti da una pena base e avevano applicato la riduzione di un terzo prevista per le attenuanti, prima di procedere con l’ulteriore diminuzione per il rito processuale scelto. La pena base effettiva, quindi, non era quella massima di tre anni, ma quella di due anni di reclusione.
La motivazione implicita e la durata del reato
Pur riconoscendo che una pena base di due anni è superiore al medio edittale previsto per il reato di furto, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione a sostegno di tale scelta fosse sufficiente, sebbene non esplicitata in un punto specifico. La Corte di Appello, nel motivare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, aveva fatto esplicito riferimento alla durata non affatto breve del prelievo indebito di energia elettrica, protrattosi per ben cinque anni (dal 2015 al 2020). Questo elemento, secondo la Suprema Corte, costituisce una valida ragione per giustificare una pena più severa rispetto alla media.
Le Motivazioni: La Struttura Argomentativa della Sentenza
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: non è censurabile, in sede di legittimità, una sentenza che non motivi espressamente ogni singolo aspetto, quando le ragioni della decisione possono essere chiaramente desunte dalla struttura argomentativa complessiva del provvedimento. In questo caso, il riferimento alla lunga durata del reato, sebbene inserito nel contesto del bilanciamento delle circostanze, fungeva da motivazione implicita ma inequivocabile anche per la determinazione della pena base. La gravità del fatto, accentuata dalla sua persistenza nel tempo, giustificava pienamente una sanzione superiore al minimo.
Le Conclusioni: Criteri per la Valutazione della Pena
L’ordinanza in esame conferma che il giudice ha un potere discrezionale nella dosimetria della pena, ma tale potere deve essere esercitato entro i limiti della logica e della legge. La motivazione non deve essere necessariamente parcellizzata e ripetuta per ogni fase del calcolo, ma può emergere dall’insieme del ragionamento giudiziale. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, ciò significa che la valutazione della gravità di un reato non si esaurisce nella sua qualificazione giuridica, ma tiene conto di elementi concreti come la sua durata, che possono legittimamente inasprire la risposta sanzionatoria dello Stato.
È necessario che il giudice motivi esplicitamente ogni singolo passaggio nel calcolo della pena?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è censurabile la sentenza che non motiva espressamente un punto specifico quando le ragioni possono essere desunte dalla struttura argomentativa complessiva della decisione.
La lunga durata di un reato può giustificare una pena base superiore alla media?
Sì, la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito che ha giustificato una pena base superiore al medio edittale facendo riferimento alla durata non breve del prelievo illecito di energia (cinque anni).
Cosa significa che le attenuanti generiche sono applicate ‘come prevalenti’ di fatto, anche se dichiarate equivalenti?
Significa che, nonostante nel bilanciamento con le aggravanti siano state giudicate formalmente equivalenti, il giudice ha concretamente operato una diminuzione della pena (in questo caso di un terzo) partendo dalla pena base, come se di fatto le attenuanti fossero state ritenute prevalenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FALCONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente rif punto di pena la sentenza del Tribunale di Messina, condannando COGNOME NOME all di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 91,00 di multa di reclusio trecentocinquanta di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624, co.2 e 625, pen.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in ordine alla dosimetria dell riconoscendo le attenuanti generiche, la Corte era partita dalla pena di anni t massimo edittale stabilito per il furto semplice, senza osservare l’obbligo di motiva
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Core territoriale, in accoglimento del motivo di appello, ha concesso al ri attenuanti generiche e, pur disponendo, nel giudizio di bilanciamento, la equival aggravanti contestate, le ha di fatto applicate come prevalenti. Difatti, nel calcol giudici di merito partono da anni tre, ma applicano la riduzione di un terzo ai sens bis cod. pen., giungendo così ad anni due, con l’ulteriore diminuente per il rito pre finale anni uno e mesi 4). E’ dunque evidente che la pena base è stata individuata no di anni tre, ma di anni due di reclusione. E’ pur vero che si tratta di pena al di edittale previsto dall’ad 624 cod. pen., ma va rilevato che la Corte messinese, nel diniego del giudizio di prevalenza ( poi invece, come detto, applicato) ha fatto rif durata non affatto breve del prelievo indebito di energia elettrica ( dal 2015 al cinque anni). Orbene, va rammentato che non è censurabile, in sede di legittimità, che non motivi espressamente in relazione ad uno specifico punto, quando le ragioni dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4 – n. 5396 del 1 Rv. 28409601;Sez. 5 -, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consiglier estensore
i r e Il re idente