Dosimetria della pena: la discrezionalità del giudice nelle sanzioni congiunte
La corretta dosimetria della pena rappresenta uno dei pilastri del sistema sanzionatorio penale, garantendo che la punizione sia proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti del potere discrezionale del giudice quando si trova a dover calcolare riduzioni di pena in presenza di sanzioni congiunte.
Il caso: contestazione sulla dosimetria della pena
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando un’errata applicazione dei criteri di calcolo della sanzione. In particolare, la difesa sosteneva che, in presenza di circostanze attenuanti, il giudice di merito non avesse applicato criteri uniformi di riduzione per la pena detentiva e per quella pecuniaria. Secondo il ricorrente, tale disparità di trattamento avrebbe inficiato la legittimità della decisione.
La gestione delle pene congiunte
Nel diritto penale, molti reati prevedono l’applicazione simultanea di reclusione e multa (o arresto e ammenda). Quando intervengono fattori diminutivi, come le attenuanti generiche, sorge il problema tecnico di come operare tali riduzioni su due sanzioni di natura diversa.
La discrezionalità del giudice nella dosimetria della pena
La Suprema Corte ha respinto le doglianze, sottolineando che il giudice di merito gode di un ampio potere discrezionale nell’esercizio della dosimetria della pena. Tale potere è demandato agli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al magistrato di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere.
Il principio consolidato richiamato dai giudici di legittimità stabilisce che, sebbene la riduzione debba operare su entrambe le pene (detentiva e pecuniaria), il giudice non è affatto vincolato a seguire il medesimo criterio matematico o la stessa percentuale di riduzione per entrambe. L’unico limite invalicabile è l’assenza di una reformatio in pejus, ovvero il divieto di peggiorare la situazione sanzionatoria complessiva dell’imputato rispetto a quanto stabilito nelle fasi precedenti del giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa della discrezionalità giudiziale. Il giudice deve giustificare la misura della pena in base al corretto esercizio dei poteri conferiti dalla legge. Nel caso di specie, le censure mosse dal ricorrente sono state ritenute di puro merito, ovvero volte a richiedere una nuova valutazione dei fatti che non spetta alla Cassazione. Inoltre, è stato rilevato che la memoria difensiva era stata depositata oltre i termini consentiti, rendendola inutilizzabile ai fini della decisione. La Corte ha dunque ravvisato una corretta applicazione dei principi di diritto, non riscontrando alcuna violazione logica o giuridica nel calcolo operato dalla Corte d’Appello.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce che la dosimetria della pena non è un mero calcolo aritmetico rigido, ma un’attività valutativa complessa. Per chi affronta un processo penale, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi sulla dimostrazione di elementi concreti che influenzino la valutazione del giudice, piuttosto che su contestazioni formali riguardanti l’uniformità dei criteri di riduzione tra multa e reclusione.
Il giudice deve ridurre multa e carcere nella stessa misura se ci sono attenuanti?
No, il giudice può applicare criteri di riduzione differenti per la pena detentiva e quella pecuniaria, purché la decisione sia motivata e non peggiori la pena complessiva.
Cosa accade se una memoria difensiva viene depositata in ritardo?
La memoria depositata fuori dai termini previsti dalla legge non può essere presa in considerazione dal giudice per la decisione finale.
Quando la determinazione della pena può essere contestata in Cassazione?
La determinazione della pena può essere contestata solo se il giudice ha violato la legge o se la motivazione sulla scelta della sanzione è manifestamente illogica o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44108 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto censure riguardanti la dosimetria della pena, da un lato, giustificata in base al corr dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito e dall’altro manifestamente i base al consolidato principio secondo il quale nel caso di reati puniti con pene c riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su e pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo crit determinazione della sanzione detentiva e di quella pecu (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015.DG., Rv. 265184) ed in assenza di qualsiasi reformatio in pejus a riguardo;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo, si versa in una censura di merito al esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 4 della sen
Rilevato che non può essere considerata la memoria difensiva depositata in data 25/9 fuori termine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023