Dosimetria della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
La dosimetria della pena è un momento cruciale del giudizio penale, in cui il magistrato stabilisce il quantum della sanzione. Tuttavia, contestare questa scelta davanti alla Suprema Corte richiede una precisione tecnica che spesso manca nei ricorsi presentati dai condannati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché non basta lamentarsi di una pena ritenuta troppo severa per ottenere una riforma della sentenza.
La contestazione sulla dosimetria della pena
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Appello, ha proposto ricorso per Cassazione puntando tutto sulla dosimetria della pena. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente i criteri utilizzati per determinare l’entità della sanzione inflitta.
Il tentativo di riesame del merito
Il ricorrente ha cercato di indurre la Corte di Cassazione a una rivalutazione degli elementi di fatto che avevano portato alla determinazione della pena. Questo approccio, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado” di merito dove si possono ridiscutere le prove o la gravità del fatto, ma un organo che verifica solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come le doglianze fossero meramente riproduttive di quelle già presentate in Appello. Quando un giudice di secondo grado risponde in modo puntuale e coerente alle critiche della difesa, il ricorso in Cassazione non può limitarsi a ignorare tali risposte o a chiedere un nuovo giudizio sui fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza e nella genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata conteneva già argomenti corretti e logici riguardo alla determinazione della sanzione. Il ricorrente, invece di individuare un errore di diritto o una contraddizione logica insanabile, ha formulato critiche vaghe che miravano esclusivamente a una sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto. Tale operazione è preclusa nel giudizio di legittimità, rendendo l’atto privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una doppia sanzione per il ricorrente: oltre alla conferma della pena principale, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sulla necessità di formulare ricorsi estremamente specifici quando si contesta la dosimetria della pena. La mera reiterazione di argomenti già respinti o la richiesta di un nuovo esame dei fatti non solo non portano al risultato sperato, ma aggravano la posizione economica del condannato.
Si può contestare la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione totalmente illogica o mancante.
Cosa succede se il ricorso è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può ridurre la pena stabilita in Appello?
No, la Cassazione non può rideterminare la pena nel merito, può solo annullare la sentenza se riscontra vizi di legittimità nella sua determinazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43917 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 336 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo vizi di motivazione in ordine alle decisioni sulla dosimetria della pena inflitta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze generiche e, comunque, reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023