Dosimetria della Pena: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. La cosiddetta dosimetria della pena rappresenta il cuore della discrezionalità giudiziaria, un processo che bilancia la gravità del reato con la personalità del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i limiti entro cui questa discrezionalità può essere contestata in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava esclusivamente l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente considerato il suo buon comportamento e avessero applicato una sanzione sproporzionata.
La Decisione sulla Dosimetria della Pena
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che il compito di stabilire la pena concreta spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito. La Corte d’Appello, nel caso specifico, aveva fornito una motivazione logica e coerente per la sua decisione, ritenendo la pena congrua.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito. La sua funzione non è quella di effettuare una nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La censura relativa alla dosimetria della pena è ammissibile in Cassazione solo in casi eccezionali, ovvero quando la determinazione del giudice di merito sia frutto di “mero arbitrio o di un ragionamento illogico”. Non è sufficiente che l’imputato semplicemente non condivida la valutazione del giudice.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva giustificato la pena, seppur leggermente superiore al minimo edittale, evidenziando i “numerosi precedenti annoverati dall’imputato”. Questa motivazione, secondo la Cassazione, è del tutto logica e sufficiente a sorreggere la decisione, escludendo qualsiasi arbitrarietà. Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una riconsiderazione nel merito è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma la solidità di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi intende impugnare una sentenza per l’eccessività della pena deve dimostrare un vizio logico manifesto nel ragionamento del giudice, non limitarsi a proporre una diversa e più favorevole valutazione. La discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena, se esercitata entro i binari della logica e della legge, rimane insindacabile in sede di legittimità. La decisione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è sufficiente. Il ricorso è inammissibile se si limita a chiedere una nuova valutazione della congruità della pena, senza evidenziare vizi logici o arbitrarietà nella motivazione del giudice.
In quali casi la Corte di Cassazione può annullare una sentenza per questioni relative alla quantificazione della pena?
La Corte può intervenire solo quando la determinazione della pena è il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e non quando si tratta di una decisione discrezionale motivata in modo coerente.
Cosa ha considerato la Corte d’Appello per giustificare una pena superiore al minimo?
La Corte d’Appello ha giustificato una pena leggermente superiore al minimo legale sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato, ritenendo tale circostanza sufficiente a motivare la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAOUALI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che il ricorrente si duole della dosimetria della pena, lamentando l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata considerazione del buon comportamento dell’imputato.
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata, evidenziando come il lieve discostamento dal minimo edittale fosse giustificato dai numerosi precedenti annoverati dall’imputato.
Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres e te