Dosimetria della Pena: Quando la Motivazione del Giudice è Insindacabile?
La corretta applicazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. La dosimetria della pena, ovvero la sua quantificazione da parte del giudice, deve essere giustificata, ma fino a che punto? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del sindacato di legittimità in materia, stabilendo quando una motivazione può essere considerata sufficiente e quando, invece, un ricorso risulta inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente su due aspetti: il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la motivazione della Corte territoriale su questi punti era insufficiente e illogica, non giustificando adeguatamente la pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati in giurisprudenza riguardo l’autonomia del giudice di merito nella valutazione della pena e delle circostanze. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse non consentito, in quanto mirava a una nuova valutazione nel merito del trattamento punitivo, che invece era stato sorretto da un’argomentazione sufficiente e non illogica.
Le Motivazioni: I Principi sulla Dosimetria della Pena
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo alcuni capisaldi fondamentali.
In primo luogo, per quanto riguarda la dosimetria della pena, l’onere di motivazione del giudice può considerarsi assolto anche attraverso formule sintetiche. Espressioni come “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento” sono sufficienti per giustificare la decisione, specialmente quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale prevista dalla legge per quel reato. Non è richiesta una disamina specifica e dettagliata di ogni singolo criterio di commisurazione.
In secondo luogo, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, dedotto dalla difesa o risultante dagli atti. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi di rilievo. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri argomenti a favore si intendono implicitamente disattesi e superati.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano, secondo la Cassazione, esercitato correttamente la loro discrezionalità, esplicitando in modo ampio le ragioni del loro convincimento. Di conseguenza, il ricorso, privo di concreta specificità, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma la notevole ampiezza del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che contestare in Cassazione la misura della sanzione è un’operazione complessa. Un ricorso avrà successo solo se si riesce a dimostrare un vizio di motivazione macroscopico, come una palese illogicità, una contraddittorietà o una totale assenza di argomentazione. Criticare semplicemente l’entità della pena, senza individuare un difetto logico-giuridico nel ragionamento del giudice, si traduce quasi certamente in una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per la dosimetria della pena?
No, non sempre. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’onere di motivazione può essere assolto anche con espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, soprattutto se la pena applicata è inferiore alla media prevista dalla legge.
Il giudice deve confutare ogni elemento a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi che ritiene decisivi o all’assenza di elementi positivi significativi. Tutti gli altri argomenti favorevoli si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Quando un ricorso sulla quantificazione della pena viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla quantificazione della pena viene dichiarato inammissibile quando è generico, non individua un vizio specifico di illogicità o assenza di motivazione e si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito, la quale è supportata da un’argomentazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3263 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 16/03/1960
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘ DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto sufficiente e non illogica argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisiv rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittal che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario ch il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del l convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.