Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29241 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29241 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 337 81 cpv e 110 cod. pen, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto con motivi generici e aspecifici, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di appello ha infatti motivatamente calcolato la pena in misura superiore al minimo edittale richiamando i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., la gravità del fatto le modalità di organizzazione e di reiterazione delle condotte di spaccio oltre che la personalità dell’imputato gravato da numerosi precedenti anche specifici. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2019