Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BARI il 13/12/1977
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la dosimetria della pena in nei suoi riguardi e deduce, con un unico, articolato, motivo vizio di motivaz in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, anche con riferiment negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto le censure manifestamente infondate, trattandosi di moti riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoria comunque, aspecifici;
considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Cort territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poich generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in te determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercit discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enuncia anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri i nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 26919 Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che u valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argom e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n del 30/9/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), fermo restando che nel caso specie la pena è stata parametrata nel minimo edittale;
rilevato, inoltre, che con riferimento al motivo riguardante le circos attenuati generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituis ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l’eserciz valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (S n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 de 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittim qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e s sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione c valorizzato la particolare intensità del dolo e la gravità del turbament libertà morale della persona offesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost
del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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