Dosimetria della pena: quando la scelta del giudice è insindacabile?
La dosimetria della pena rappresenta uno dei momenti più delicati e cruciali del processo penale. Si tratta dell’attività con cui il giudice, dopo aver accertato la colpevolezza dell’imputato, stabilisce la sanzione concreta da applicare, muovendosi all’interno dei limiti fissati dalla legge. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i confini della discrezionalità del giudice in questa fase e i limiti di un eventuale ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta illogicità e lacunosità della motivazione in merito alla quantificazione della pena inflitta. In sostanza, il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che la sanzione fosse stata determinata in modo ingiusto o irragionevole.
La questione giuridica e la discrezionalità sulla dosimetria della pena
Il cuore della questione giuridica verte sui poteri del giudice di merito nel determinare la pena e sulla possibilità per la Corte di Cassazione di sindacare tale valutazione. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici dei gradi precedenti non avessero giustificato adeguatamente le loro scelte punitive.
La legge, in particolare gli articoli 132 e 133 del codice penale, conferisce al giudice un’ampia discrezionalità nel commisurare la pena, tenendo conto di una serie di fattori come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Questo potere, tuttavia, non è assoluto: deve essere esercitato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Le motivazioni della decisione si fondano su principi consolidati della giurisprudenza.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La sua valutazione, se supportata da una motivazione che non sia manifestamente illogica o contraddittoria, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano adempiuto al loro onere motivazionale, facendo riferimento a elementi concreti e pertinenti per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato.
Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico. La pena base era stata fissata nel minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa possibile per quel reato. L’aumento per una circostanza aggravante era stato addirittura calcolato in misura inferiore a un terzo, configurando un errore ‘in favor rei’, cioè a vantaggio dello stesso imputato. Di fronte a una pena così mite, la contestazione di illogicità è apparsa priva di fondamento.
Le Conclusioni: i limiti del ricorso contro la pena
L’ordinanza in esame conferma un principio cardine del nostro ordinamento: non è possibile impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione semplicemente perché non si è soddisfatti della pena ricevuta. Il ricorso è ammesso solo se si riesce a dimostrare un vero e proprio ‘vizio motivazionale’, ovvero una motivazione inesistente, palesemente illogica o contraddittoria. Quando invece il giudice esercita la sua discrezionalità in modo ponderato e giustificato, come avvenuto in questo caso partendo dal minimo della pena, la sua decisione è insindacabile.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile contestare la mera entità della pena se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione logica e coerente. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha deciso nel merito, ma può solo verificare la correttezza del percorso logico-giuridico seguito.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione sollevata perché il ricorso è privo dei requisiti di legge. In questo caso, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
Significa che la legge affida al giudice il potere di scegliere la pena più adeguata al caso concreto, all’interno di una cornice minima e massima stabilita per ogni reato. Questa scelta deve essere guidata dai criteri indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole) e deve essere sempre motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15795 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio motivazionale per manifesta illogicità e lacunosità in relazione alla dosimetria della pena irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perchè secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie, entrambi i giudici di merito hanno pienamente assolto l’onere argomentativo in relazione al trattamento punitivo, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pag. 2 e 3 della sentenza impugnata e pag. 9 della decisione di primo grado), di modo che la motivazione sul punto non presenta il contestato vizio di illogicità;
che il ricorso è peraltro generico in quanto la pena è stata determinata nel minimo edittale e aumentata per la seconda aggravante ad effetto speciale in misura inferiore ad un terzo, per un errore in favor rei;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pjesidente