Dosimetria della Pena: La Discrezionalità del Giudice tra Minimo e Medio Edittale
La corretta dosimetria della pena è uno dei temi più delicati e centrali del diritto penale, rappresentando il punto di equilibrio tra la gravità del reato commesso e la necessità di una sanzione giusta e proporzionata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che guidano la discrezionalità del giudice in questa materia, specialmente quando la pena inflitta si colloca al di sopra del minimo ma al di sotto della media prevista dalla legge. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per detenzione e spaccio di un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado a quattro anni e otto mesi di reclusione e 30.000 euro di multa per aver illecitamente detenuto e spacciato un ingente quantitativo di droga, precisamente 23,7 kg di marijuana e oltre 4 kg di cocaina. I giudici di merito avevano concesso le attenuanti generiche, ma escluso l’aggravante della recidiva e quella dell’ingente quantità.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio nella dosimetria della pena. In particolare, contestava la scelta del giudice di fissare una pena base superiore al minimo edittale e di non aver applicato la riduzione per le attenuanti generiche nella massima estensione possibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Dosimetria della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, sebbene non arbitrario, è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione manifestamente illogica o assente, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’obbligo di motivazione del giudice è più o meno stringente a seconda di come si colloca la pena finale rispetto ai limiti edittali.
Le Motivazioni: Quando la Pena è “Congrua”?
La parte più interessante della decisione riguarda le motivazioni che sorreggono la scelta del giudice. La Cassazione ha chiarito che, quando la pena inflitta è ampiamente al di sotto del “medio edittale” (ovvero la via di mezzo tra il minimo e il massimo di legge), il giudice non è tenuto a fornire una spiegazione analitica per ogni sua scelta. È sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale con espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”, oppure con un semplice richiamo alla gravità del reato.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva giustificato la sua decisione sottolineando:
1. La gravità dell’azione: Le modalità del reato sono state definite “allarmanti” a causa del considerevole quantitativo di droga rinvenuto. Anche se l’aggravante specifica dell’ingente quantità non è stata formalmente applicata, la massa dello stupefacente connota comunque l’azione come particolarmente grave.
2. La personalità del reo: L’imputato aveva un precedente specifico e non ha mostrato elementi positivi valutabili, come la collaborazione per rivelare i canali di approvvigionamento della droga.
Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificano in modo congruo sia una pena base superiore al minimo, sia l’applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che sfidare la dosimetria della pena in Cassazione è un’impresa ardua, soprattutto se la sanzione non si discosta eccessivamente dal minimo. La decisione ribadisce che il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nel valutare tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere). Per ottenere una modifica della pena in sede di legittimità, non è sufficiente sostenere che sarebbe stata più giusta una pena inferiore, ma è necessario dimostrare un’illogicità palese nel ragionamento del giudice. Infine, la pronuncia chiarisce che la quantità di sostanza stupefacente, anche quando non integra la specifica aggravante, rimane un indice fondamentale della gravità del fatto, capace di influenzare significativamente la determinazione finale della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione congrua, logica e rispettosa della legge, basata sulla gravità del reato e sulla personalità dell’imputato.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato la pena inflitta?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Per pene inferiori a tale soglia, come nel caso di specie, è sufficiente una motivazione sintetica, come il riferimento alla congruità della pena o alla gravità del fatto.
La grande quantità di droga può giustificare una pena più alta anche se l’aggravante dell’ingente quantità non viene applicata?
Sì. La Corte ha precisato che, anche se non viene formalmente contestata l’aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/1990, il considerevole quantitativo di stupefacente è un elemento che connota l’azione di una certa gravità e può essere legittimamente utilizzato dal giudice per giustificare una pena superiore al minimo edittale e una riduzione limitata per le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato il 05/07/1988
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Avduli COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condann ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa pronunciata dal GUP presso i Tribunale di Prato in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefac (kg.23,700 di marijuana e kg. 4,117 di cocaina), con la concessione delle attenuanti generic e l’esclusione della recidiva e della aggravante della ingente quantità.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dosimetria del trattamento sanzionatorio, poiché la pena base era stata fissata fissata in mis superiore al minimo edittale, e non era stata applicata la diminuizione per le attenuanti gener riconosciute in primo grado nella massima estensione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secon cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il qua assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei cri cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congr aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essend invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittal (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie la pena finale irrogata è ampiamente al di sotto del medio edit Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell’azione erano comunque allarm in considerazione del considerevole quantitativo rinvenuto in possesso dell’imputato ch seppure non integrando – a giudizio dei giudici di merito – la fattispecie di cui all’art 309/1990, connota comunque l’azione delittuosa in termini di certa gravità. Va rilevato che anc l’applicazione delle attenuanti in misura inferiore alla diminuzione massima è congruament motivata dalla Corte territoriale in riferimento alla descritta gravità dell’azione, ai sens 133 cod pen, oltre che alla luce della valutazione della personalità del reo, gravato d precedente specifico, nonché dell’assenza di elementi positivi valutabili, sottolienandos mancata collaborazione circa la rivelazione dei canali di approvigionamento della droga.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali etversamentd della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
COGNOME Consigliere estensore
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