Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari Indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Trani che lo ha condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed €.22000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990 ( detenzione di cocaina da cui erano ricavabili n.179 dosi droganti), commesso in concorso.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e alla dosimetria della pena.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, aveva riportato un precedente di sicura gravità ( tentata rapina, porto di arma impropria, ricettazione e lesione personale), certamente indice di una capacità criminale non certo di poco rilievo, da considerarsi incrementata per effetto della nuova violazione . Relativamente, poi, al giudizio’ bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 – 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico,che la negativa personalità dell’imputato e il preminente ruolo rivestito nella nuova vicenda criminale che lo riguardava non fosse meritevole dì una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Quanto alla dosimetria della pena, va rammentato che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valor decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Mar essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionament soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quell (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la pena, definita in anni 5 di reclusione ed €.22000 di mu ampiamente al di sotto del medio edittale. Va comunque rilevato che giudici di merito congrua, esaustiva ed articolata motivazione, facendo riferimento non solo agli eleme personalità dell’imputato prima illustrati, ma anche alle modalità dell’azion stratagemmi per evitare i controlli delle forze dell’ordine e la disponibili strumentazione per compiere le operazioni di smercio della droga).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il onsigl” re estensore
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