Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO NOME in difesa di COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME (in sost. AVV_NOTAIO) in difesa di NOME RAGIONE_SOCIALE insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME (in sost. Rao NOME) in difesa di COGNOME NOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello Reggio Calabria del 13/12/2023 (dep. 29/02/2024) che, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria, ha rideterminato le pene inflitte agli imputati in ordine ai rea loro ascritti.
2. Ricorso di COGNOME NOME
2.1. Violazione di legge (artt. 63, comma 4, 69, 81, 132 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e agli aumenti per le circostanze aggravanti e per la continuazione. Si lamenta che la sentenza impugnata sia incorsa nei medesimi errori di quella annullata non confrontandosi con quanto evidenziato dalla sentenza rescindente, operando un mero calcolo aritmetico della pena, in assenza di specifica motivazione in ordine alle sue varie componenti. La Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto dell’incensuratezza dell’imputato e del ruolo marginale svolto.
3. Ricorso di NOME
3.1. Violazione di legge (artt. 63, comma 4, 69, 81, 132 e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena e agli aumenti per le circostanze aggravanti e per la continuazione. Si lamenta l’eccessività dell’aumento operato sia per l’aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 che per la continuazione con il delitto tentato di cui al capo B3), alla luce del stato di sostanziale incensuratezza del ricorrente, del breve lasso di tempo di partecipazione all’associazione e del ruolo di “minusvalenza” svolto nelle vicende contestate. In particolare, la difesa evidenzia come la motivazione fornita dal giudice in merito all’aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 sia del tutto apodittica, risolvendosi in un mero richiamo alla fattispecie. Si rileva ulteriorment come la Corte territoriale non avrebbe preso adeguatamente in considerazione l’incensuratezza, il contributo minimo e la commissione di un solo fatto di reato (nella forma tentata) riguardante una dose di droga della quale non sembrerebbe esserne stata provata quantità e qualità. Secondo la difesa, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto della mancata prova dell’applicabilità dell’aggravante ex art. 74 citato, né dell’aggravante della transnazionalità, in assenza di un effettivo contributo causale volto all’espansione internazionale dell’attività. In conclusione,
anche in questo caso si contesta la mancanza di motivazione circa i singoli aumenti in continuazione. In sede di discussione orale, la difesa, a riscontro delle censure ha depositato estratto sentenza Corte di appello di Reggio Calabria del 16/04/2020, annullata dalla Corte di cassazione e sollecitato il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine all’entità della pena stabilita per delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
4. Ricorso di COGNOME NOME
4.1. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta. In particolare, si lamenta l’eccessività della pena base in relazione al ruolo non affatto primario ma di supporto (“ausiliario”) svolto dal ricorrente, nonché gli aumenti operati per le aggravanti ritenuti consistenti. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale dell’imputato e dell’effettiva minor gravità del fatto, integrante la sola forma tentata del reato.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18 luglio 2024, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili essendo tutti i motivi manifestamente infondati.
Anzitutto, per come affermato dal P.G. nella requisitoria, occorre premettere che la Corte d’Appello è stata chiamata – in sede di rinvio – a rispondere esclusivamente alle doglianze in merito alla dosimetria della pena, mentre la responsabilità riconosciuta per i reati ascritti (sia con riguardo al ruolo svolto da ciascun ricorrente, alla natura delle sostanze oggetto dei traffici e alla sussistenza delle plurime aggravanti ad effetto speciale ritenute esistenti) è coperta da giudicato, essendo stati sul punto espressamente disattesi i motivi di ricorso. Da ciò deriva che sono inammissibili le doglianze che criticano le argomentazioni basate su elementi probatori accertati nel corso del procedimento, in quanto volti ad un riesame di merito della res iudicanda non più consentito in quanto coperto dal giudicato formatosi a seguito della sentenza rescindente della Sesta sezione n. 5873 del 14/11/2022.
Quanto ai motivi spiegati in ordine al trattamento sanzionatorio, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte territoriale, in ossequio al
dettame della Suprema Corte, dopo avere riportato per ciascun imputato le ragioni dell’annullamento con rinvio (v. pagg. 2 e 3), ha correttamente separato per ciascun ricorrente tutti gli elementi che hanno portato al computo finale della pena inflitta per ogni reato la cui responsabilità è stata ritenuta provata, evidenziando anche gli aumenti per le aggravanti speciali così come già ritenute e per la continuazione.
In particolare, la Corte di rinvio ha preso in considerazione il ruolo di ciascun imputato nella vicenda criminosa e la determinazione nel compiere i reati, sottolineata ulteriormente dalla complessità dell’organizzazione utilizzata, capace di veicolare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente in tempi ristretti servendosi anche di collegamenti internazionali causalmente orientati alla commissione dei fatti-reato.
Di tali plurimi elementi si è tenuto conto ai fini della determinazione della pena base, peraltro sempre attestatasi verso i minimi edittali e nettamente inferiore al medio per COGNOME NOME e COGNOME NOME e sui minimi per COGNOME NOME, altresì specificamente argomentandosi le ragioni sottese agli aumenti per le aggravanti speciali (anche con riguardo all’ulteriore aumento operato ex art. 63, comma 4, cod. pen. nei confronti del COGNOME NOME; del tutto ultroneo è invece il riferimento all’aumento per detta circostanza che avrebbe operato la Corte di rinvio con riferimento a COGNOME NOME, in quanto alla pena base per il delitto di cui al capo B è stato apportato esclusivamente l’aumento per la contestata aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90, mentre l’aumento per quella di cui all’art. 4 I. n. 146/2006 è stato correttamente considerato nella misura inflitta ex art. 81 cpv. cod. pen. per il delitto di cui al capo B3, comprensivo d detta circostanza) e ai reati posti in continuazione (per COGNOME e COGNOME, riconducendosi a mero refuso il riferimento all’aumento per la continuazione censurato a pag. 2 del ricorso dell’imputato COGNOME, da intendersi relativo agli aumenti operati per le aggravanti rispondendo del solo reato di cui al capo B3 della rubrica, aggravato dalla transnazionalità), ove sono stati richiamati puntuali indici di disvalore attinenti alle modalità della condotta e alla gravità dei reati.
Gli elementi in favor indicati dalle difese risultano essere stati apprezzati nella valutazione discrezionale operata, il cui risultato finale, comunque favorevole ai ricorrenti essendovi stata una riforma del trattamento sanzionatorio in precedenza loro inflitto dal primo giudice e dalla stessa sentenza annullata per COGNOME e COGNOME, non risulta affatto sproporzionato, né “disarmonico” rispetto ai diversi aumenti operati in ragione di causali differenti.
Dall’altro canto, i motivi dei ricorsi non forniscono elementi sufficienti
scardinare il ragionamento fornito dalla Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando genericamente l’eccessività della pena ovvero riproducendo profili di censura motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata.
Né, quanto all’imputato COGNOME NOME, possono trarre argomenti a sostegno dei motivi addotti in punto di pena dalla sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16/04/2020, poi annullata dalla Suprema Corte, in quanto l’effetto rescindente ha investito proprio il trattamento sanzionatorio che quella Corte di merito aveva effettuato, ritenuto privo di motivazione (v. sub 8, pag. 19 della sentenza della Sesta sezione).
La circostanza che la pena per il delitto associativo sia stata stabilita per l’imputato nei minimi edittali – a fronte di una partecipazione che, per come affermato dalla sentenza rescindente, non risulta affatto isolata ma si nutre di un ruolo attivo e causalmente efficiente alla realizzazione dei traffici perseguiti da un sodalizio con vocazione internazionale (v. sub 7, pagg. 18 e 19) – rende irrilevante e, dunque, manifestamente infondata, l’eccezione di costituzionalità che la difesa della ricorrente, nel corso della discussione, ha chiesto al Collegio di sollevare (ex officio, altrimenti appalesandosi l’eccezione tardiva), in ordine alla proporzionalità del trattamento sanzionatorio, con riferimento a parametri costituzionali e convenzionali. Peraltro, l’invocata decisone quadro 2004/757/GAI sulle norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili i materia di traffico illecito di stupefacenti indica come efficaci, proporzionali e dissuasive delle forbici edittali del tutto compatibili con il minimo stabilito allorch i traffici di droga assumano carattere organizzato.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle .cr. spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2024.