Dosimetria della pena: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La corretta applicazione e quantificazione della sanzione penale rappresenta uno dei momenti più delicati del processo. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ci offre un’importante occasione per approfondire il tema della dosimetria della pena e i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità. Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando un principio consolidato: la valutazione sulla congruità della pena è, per sua natura, una prerogativa del giudice che ha esaminato i fatti.
I fatti del caso
Il ricorrente era stato condannato per due episodi di tentato furto, unificati dal vincolo della continuazione. Non contestando la propria colpevolezza, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando unicamente la concreta determinazione della pena, ritenuta eccessiva. L’unico motivo di ricorso si concentrava, quindi, sulla violazione dei criteri che guidano la dosimetria della pena, chiedendo di fatto una nuova e più favorevole valutazione da parte della Suprema Corte.
La decisione della Corte di Cassazione e la corretta dosimetria della pena
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la valutazione sulla misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
Il giudice, nel determinare la pena tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge, esercita un potere discrezionale guidato dai criteri indicati negli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Questi includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito e non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e le circostanze del fatto. Un ricorso che si limiti a contestare l’adeguatezza della pena, senza evidenziare vizi logici o errori di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione pecuniaria è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente considerato lo specifico disvalore dei fatti commessi. Inoltre, hanno evidenziato che la pena inflitta, anche tenendo conto dell’aumento per la continuazione, si collocava in prossimità del minimo edittale, dimostrando come il potere discrezionale fosse stato esercitato in modo equilibrato e non eccessivamente punitivo. La censura del ricorrente, quindi, si traduceva in una mera richiesta di ricalcolo della pena, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la dosimetria della pena è un’attività quasi esclusiva del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione può avere successo solo se si dimostra che la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto, e non se si propone semplicemente una diversa valutazione dell’equità della sanzione. La decisione rafforza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, confermando i confini del sindacato della Corte Suprema.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Generalmente no. La Cassazione ha chiarito che la determinazione della pena (dosimetria) è un potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso è inammissibile se mira a una nuova valutazione della congruità della pena, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o viziata da errori di diritto.
Cosa significa che la pena si colloca ‘in prossimità del minimo edittale’?
Significa che il giudice, nell’applicare la sanzione per il reato, ha scelto una pena molto vicina al limite più basso previsto dalla legge per quel tipo di crimine. Questo elemento è stato utilizzato dalla Corte per confermare la logicità e l’equilibrio della decisione del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la sanzione è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45078 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 17/09/1984
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione a due capi di imputazione contesta ai sensi degli artt. 56 e 624 cod.pen..
L’unico motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, inammissibile atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivaziona debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corret nell’esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e n tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti a del suddetto potere discrezionale, evidenziando lo specifico disvalore dei fa ascritti e rilevando comunque come la pena concretamente inflitta – anche in considerazione dell’aumento apportato per la continuazione – si collochi i prossimità del minimo edittale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente