Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 05/09/1997
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME
NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al trattamento
sa nzionatorio.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica
alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, anche con riferimento all’aumento apportato a titolo di continuazione, e
la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa
personalità dell’imputato, gravato da un precedente commesso nel quinquennio, e la entità del fatto (plurime cessioni con disponibilità di altre dosi pronte per
vendita).
Considerato quanto all’aumento determinato a titolo di continuazione, che la
Corte di merito ha ritenuto del tutto congruo l’aumento di gg. 15 di reclusione per le 16 cessioni avvenute nei confronti di altrettanti acquirenti.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all’art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente all valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore