Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, qualificati i fatti ai sensi dellart.73 comma 5 dPR 309/90, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzioNOMErio assumendo la inosservanza dei principi in materia di dosimetria della pena pur avendo riconosciuto la non particolare offensività della fattispecie e la non rilevante capacità criminale dell’imputato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, che attiene alla misura del trattamento sanzioNOMErio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore alla misura media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) ma, nondimeno il giudice distrettuale ha valorizzato, ai fini della determinazione della pena il precedente specifico e ulteriori due sentenze di condanna intervenute nel corso degli anni 2021 e 2022 per fatti della stessa specie.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore