Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 23/03/2001
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la pronuncia, resa in sede di giudizio abbreviato, del GUP de Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver detenuto, al fin cederli a terzi, ovuli contenenti cocaina ed eroina, in quantità tali da ottene dosi singole di cocaina e 102 dosi singole di eroina, fatto commesso il 19 marz 2024. Con condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena ridotta per i rito di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa.
L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell’art. 6 comma quarto, cod.pen., in ragione del fatto che si era ritenuta applicabi l’ultima parte dell’art. 73, comma 5, DPR 309/1990, frutto della introduzio dell’ulteriore periodo relativo alla condotta non occasionale e del conseguen aggravio di pena del minimo edittale previsto per l’ipotesi base.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non si confron con lo sviluppo logico seguito dalla Corte d’appello, la quale, confermato il della non occasionalità della condotta, ha rilevato che il bilanciamento tr concesse attenuanti generiche e la recidiva debba risolversi con l’equivalenza alla luce del consistente peso della seconda.
La pena è stata poi determinata, già ridotta per il rito, in anni uno e otto di reclusione ed euro 1200 di multa, in considerazione delle caratteristi soggettive dell’imputato (arrestato nove volte per droga) e oggettive del condotta (inserita in una catena ben organizzata), per cui ci si è discostati minimo edittale.
La difesa, deducendo formalmente la violazione della regola sul bilanciamento, in realtà critica in sé la valutazione operata dai giudici in o alla dosimetria della pena, posto che dalla equivalenza delle circostanz eterogenee non discende inevitabilmente la determinazione del minimo della pena. Si manifesta dunque un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio della sentenza impugnata. Alla luce dei principi re
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all’onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena, va ribadito esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di me
insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, congruament motivato alla stregua dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 2
36104 del 27/04/2017; Rv. 271243 – 01).
4.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
ammende.
Così deciso, il 10 giugno 2025
La Consi9liera est.
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