Dosimetria della Pena: La Cassazione e i Limiti della Motivazione
Comprendere come un giudice decide l’entità di una condanna è fondamentale nel diritto penale. La cosiddetta dosimetria della pena è un processo delicato, guidato da criteri precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: fino a che punto il giudice deve motivare la sua scelta? La decisione in esame offre spunti importanti, soprattutto quando la pena inflitta si colloca al di sotto della soglia media prevista dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva violato una misura cautelare a cui era sottoposto. Non accettando la quantificazione della pena, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla dosimetria della pena applicata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte sulla Dosimetria della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo aspecifico e manifestamente infondato. Il punto centrale della decisione ruota attorno a un principio consolidato in giurisprudenza: l’obbligo di una motivazione rafforzata scatta solo in determinate condizioni.
Il Principio del “Medio Edittale”
La Corte ha ricordato che, secondo un suo precedente orientamento (sentenza n. 35100/2019), l’irrogazione di una pena base pari o superiore al “medio edittale” (cioè il valore intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla norma) richiede una motivazione specifica su tutti i criteri soggettivi e oggettivi elencati nell’art. 133 del codice penale.
Nel caso di specie, la pena base inflitta (un anno e sei mesi) era superiore al minimo ma comunque inferiore al medio edittale di due anni. Di conseguenza, non era necessaria una disamina analitica di ogni singolo criterio, ma era sufficiente una motivazione che desse conto della congruità della sanzione.
L’Adeguatezza della Motivazione del Giudice di Merito
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorrente non si era neppure confrontato con la motivazione, ritenuta adeguata, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato la pena tenendo conto di elementi concreti, quali:
– Le modalità della condotta: la misura cautelare era stata violata meno di un mese dopo la sua applicazione.
– La durata dell’allontanamento e il fatto che l’imputato avesse fatto perdere le proprie tracce.
– La personalità negativa del soggetto, desunta dai suoi precedenti penali.
Questi elementi, secondo la Cassazione, costituivano una base motivazionale più che sufficiente a giustificare una pena inferiore alla media edittale.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una logica di economia processuale e di corretta applicazione dei principi giurisprudenziali. Il ricorso è stato respinto non solo perché la motivazione della Corte d’Appello era adeguata al livello della pena inflitta, ma anche perché il ricorso stesso era formulato in modo generico. Non contestava punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una doglianza generale sulla quantificazione della pena. La Corte ribadisce che per pene non particolarmente elevate, il giudice di merito gode di ampia discrezionalità, purché la sua decisione sia ancorata a elementi di fatto concreti e non appaia illogica o arbitraria.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante principio per gli operatori del diritto. In tema di dosimetria della pena, l’onere di motivazione del giudice è proporzionale all’entità della sanzione inflitta. Per pene contenute entro il “medio edittale”, è sufficiente una motivazione sintetica ma ancorata a elementi specifici del caso, come la gravità della condotta e la personalità del reo. Per i difensori, ciò significa che eventuali ricorsi devono essere estremamente specifici, attaccando le singole argomentazioni del giudice di merito, anziché limitarsi a una contestazione generica della pena.
Quando il giudice deve fornire una motivazione particolarmente dettagliata per la dosimetria della pena?
Secondo la Corte, una motivazione specifica e analitica sui criteri dell’art. 133 c.p. è richiesta solo quando la pena base inflitta è pari o superiore al “medio edittale”, ovvero il valore intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e manifestamente infondato. L’imputato non ha contestato specificamente le ragioni fornite dalla Corte d’Appello, la quale aveva già giustificato in modo adeguato l’entità della pena.
Quali elementi ha considerato il giudice per stabilire l’entità della condanna in questo caso?
Il giudice ha valutato le modalità concrete del reato (violazione della misura cautelare dopo meno di un mese), la durata dell’evasione, il tentativo di far perdere le proprie tracce e la personalità negativa dell’imputato, come emerso dai suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8494 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 11/08/1987
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Catanzaro Riccardo; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena applicata – risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Ritenuto che la pena base (anni uno e mesi sei di reclusione) è stata inflitta in misure che, seppur superiore al minimo, risulta comunque inferiore al “medio edittale ìkpari a due anni) e questa Corte ha già precisato che solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01);
Rilevato che il ricorrente non si confronta neppure con la adeguata motivazione (si veda pag. 3) della sentenza impugnata ove si è rilevata la congruità della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen., inflitta dal Tribunale “con riguardo alle modalità della condotta descritta, tenuto conto che la misura cautelare veniva violata meno di un mese dopo essere stata applicata, alla durata del suo allontanamento e all’avere fatto perdere le proprie tracce, nonché alla negativa personalità del predetto in relazione ai precedenti penali”;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025