Dosimetria della pena: la Cassazione sui limiti del ricorso
La dosimetria della pena è il fulcro della decisione giudiziale in ambito penale, rappresentando il momento in cui il giudice traduce la responsabilità in sanzione concreta. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i confini invalicabili del ricorso di legittimità quando l’oggetto del contendere riguarda proprio il calcolo della pena e l’esercizio del potere discrezionale del magistrato.
La dosimetria della pena nel processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava i criteri utilizzati per determinare l’entità della sanzione, ritenendo che la pena inflitta non fosse proporzionata. La questione centrale riguardava dunque la possibilità per i giudici di legittimità di entrare nel merito delle scelte operate dai giudici di secondo grado in ordine alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Dosimetria della pena e poteri discrezionali
Il legislatore affida al giudice di merito un ampio potere discrezionale nella determinazione della pena, entro i limiti edittali stabiliti dalla legge. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dall’articolo 133 del Codice Penale. Quando il giudice fornisce una motivazione logica e coerente sulla gravità della condotta, la sua decisione diventa difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
Il ruolo della gravità della condotta
Nella determinazione della sanzione, la gravità della condotta riveste un ruolo primario. Il giudice deve valutare le modalità dell’azione, l’intensità del dolo o il grado della colpa. Se questi elementi sono stati correttamente analizzati nel merito, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a censurare aspetti di fatto relativi alla dosimetria della pena. I giudici di legittimità hanno rilevato che il giudice di merito ha esercitato correttamente i propri poteri discrezionali, fornendo una motivazione adeguata circa la gravità della condotta tenuta dal ricorrente. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può rivalutare gli elementi probatori o le scelte sanzionatorie se queste sono sorrette da un iter logico privo di vizi manifesti.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione conferma che la dosimetria della pena resta una prerogativa del giudice di merito, a meno di macroscopiche illogicità motivazionali. Per chi intende impugnare una sentenza, è fondamentale comprendere che la contestazione della pena deve fondarsi su violazioni di legge o vizi motivazionali specifici, e non sulla semplice richiesta di una sanzione più mite.
Cosa si intende per dosimetria della pena?
Si tratta del processo attraverso il quale il giudice determina la quantità esatta di sanzione da irrogare al colpevole, muovendosi tra il minimo e il massimo previsti dalla legge.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena?
Il ricorso è limitato ai soli vizi di legittimità e non può riguardare valutazioni di fatto, a meno che la motivazione del giudice di merito non risulti totalmente assente o illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto delle richieste, il ricorrente viene solitamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44103 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44103 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto in fatto riguardanti la dosimetria della pena in relazione alla quale risulta corretto poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità dell tenuta dal ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023