Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5719 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5719 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (TUNISIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della pena, sono connotati da genericità e manifestainfondatezza;
che , infatti, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in favore dell’odierno ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen., seppur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata e specifica, ostando ad un loro riconoscimento con criterio di prevalenza quanto disposto dall’art. 69, ultimo comma, cod. pen.;
che , con precipuo riferimento alla dosimetria della pena considerato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicchØ dinanzi a questa Corte non Ł consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico deveosservarsi come i giudici di appello abbiano congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 5, ove si Ł confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, di poco superiore al minimo edittale, indicando le ragioni ostative ad una ulteriore mitigazione della stessa);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 479/2026
CC – 13/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME