Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza Tribunale di Bologna che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comm 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in applicazione della recidiva e alla dosimetria della pena, poichè non era stata l’attenuante di cui all’art. 62 bis nonché vi era stato un discostamento dal minimo idonea giustificazione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere moti ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’ dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fat riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato per cui risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e non aveva mostr attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l’ulter di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commi reati, dimostrando una spiccata capacità criminale..
Quanto alla pena, va rilevato che in fase di appello il motivo di impugnazi riguardato il giudizio di ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche sulla recid sicchè le diverse doglianze proposte in questa sede sono inammissibili. Va r comunque che l’esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei sol a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l’adeguament concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anc di appello il quale – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’app è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevol partì ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012, 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla mi edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 2 Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la pena, definita in mesi otto di reclusion multa, è certamente contenuta al di sotto del medio edittale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. pro ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), il ricorrente va condannato al pagamento del procedimento nonchè di una ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024