Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta – nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati del reato previsto dagli artt. 113 e 589, comma 2, cod.pen. – ha disposto la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati, confermando nel resto la pronunc impugnata, che aveva condannato i prevenuti alla pena di anni due di reclusione nonché al risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALE costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata da Tribunale; rilevando che dalla stessa era emerso che, il giorno 28/02/2018, la persona offesa – dipendente della RAGIONE_SOCIALE, ditta appaltatrice dei lavor dalla committente RAGIONE_SOCIALE – privo di imbracature o di altri dispositi di protezione individuale, stava eseguendo dei lavori di sostituzione d pannelli in lamiera di copertura di un capannone industriale, allorquando era precipitato dal tetto dell’edificio da un’altezza di circa sei metri e rovin suolo, decedendo per le lesioni riportate il successivo 06/03/2018.
I giudici di appello hanno quindi ritenuto infondato il motivo di gravame inerente alla misura della pena irrogata, ritenendola adeguata al grado dell colpa e alla gravissime conseguenze derivante dalle omissioni ascritte, ritenendo del tutto giustificato il discostamento dal minimo edittale argomentando che – vista la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche – la loro applicazione nella massima estensione avrebbe reso la misura della sanzione del tutto incongrua rispetto alle conseguenze dell’illecito e all’intensità della colpa; hanno invece ritenuto di accogli motivo di appello riguardante la concessione del beneficio previsto dall’art.175 cod.pen., attesa la mancanza di precedenti penali e la s funzionalità al miglior percorso di rieducazione dei condannati.
Avverso la predetta sentenza hanno presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale hanno dedotto la violazione di legge riferita all’art.133 cod.pen. e il difet motivazione.
Hanno dedotto che le sentenze di merito non si erano adeguatamente soffermate sui parametri previsti dall’art.133 cod.pen. e, in particolare, quello della capacità a delinquere; riflettendosi tale omissione, a prop
volta, sugli aspetti particolari e individualizzanti del caso concreto e avrebbero dovuto indurre a contenere la pena base del minimo edittale.
Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
s nmo 1. A ricorst, inammissibilt in quanto manifestamente infondat9.
In punto di concreta dosimetria della sanzione, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017. Mastro, Rv. 271243); essendosi altresì stato specificato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
, 3. Nel caso di specie, quindi, va rilevato come la pena concretamente inflitta sia stata applicata dai giudici di merito prendendo come base una pena di anni tre e mesi sei di reclusione, quindi inferiore alla media tra minimo e il massimo edittale applicabile in relazione al reato previsto dall’art.589 cod.pen. aggravato ai sensi del comma secondo (prevedente una pena, ai sensi della modifica introdotta dal d.l. 28/05/2008, n.92 compresa tra i due e i sette anni di reclusione).
Pena in relazione alla quale – anche in riferimento alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella loro massima
estensione – il giudice di appello, con valutazione non tangibile in questa sede, ha giustificato la relativa congruità sulla base del concreto grado dell colpa e della gravità RAGIONE_SOCIALE conseguenze derivanti dalle accertate omissioni.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Nulla va liquidato a titolo di spese alla costituita parte civile, vertendo ricorso sulla sola dosimetria della pena; tanto in applicazione del principi in base al quale, in tema di impugnazioni, qualora dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa – come nel caso di specie – derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, n avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in caso di rigetto o declaratoria inammissibilità del gravame (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519).
P.Q.M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Nulla per le spese alla parte civile NOME.
Così deciso il 7 marzo 2024