Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23142 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena lamentando che il discostamento dal minimo edittale, con la quantificazione della pena base in oltre il triplo di quello, non sia stata adeguatamente motivata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugNOME è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, tenuto conto della tipologia della sostanza stupefacente, trattandosi di eroina, nonché dell’avvenuto confezionamento della sostanza in tre diversi involucri, che attesta la destinazione allo spaccio, ed infine avuto riguardo all’ammontare ponderale pari a gr. 12, 8 ed al numero non insignificante di dosi ricavabiii, che come dimostrato dalle analisi effettuate è stato quantificato in 41 dosi.
Peraltro, siamo al di sotto del c.d. medio edittale (che per il reato di cui all’art 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nella forbice vigente all’epoca del fatto va individuato in anni due e mesi tre) e questa Corte ha precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso – che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’ar 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere
N. 26734/2023 GLYPH R.G.
al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024