Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19288 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 25/06/1985
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui epigrafe deducendo con un unico motivo vizio motivazionale in relazione alla d simetria della pena.
In particolare si lamenta che non risulterebbe motivato l’eccessivo disco mento della sanzione dal minimo edittale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legitti perché afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non gica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere mot vazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 2 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiv zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in p di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazion giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 2996 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito – che hanno ritenuto di concedere le att nuanti generiche valutate come equivalenti alla ritenuta recidiva – hanno riten congrua «stante la entità del quantitativo detenuto» (40 panetti di hashish p peso complessivo di 3986 grammi lordi) la determinazione della pena base in ann tre di reclusione ed euro 6000 di multa, ridotta per il rito ad anni due di re ed euro 4000 di multa.
Si tratta di una pena inferiore al c.d. medio edittale che è di anni 4 d sione ed euro 41.316 di multa (in quanto L’art 73, comma 4, d.P.R. 309/90 p vede che quando le condotte di cui al primo comma riguardano le droghe leggere la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 a 77.4 questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del g merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura me
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ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015,
COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv.
256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez.
3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del
26/6/2009, COGNOME Rv. 245596). E ancora, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le cir-
costanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di me- rito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia
conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen, con espressioni del tipo:
“pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una
specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.
36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
E’ stato altresì sottolineato che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/05/2025