Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6641 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6641 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato in CILE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata in ARGENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma che li condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 140,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110,56, 624 e 625 n. 4 e-8 bis cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione dell’art. 1 cod. pen. e vizio di motivazione – non è consentito dalla legge in sede di legittimità manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della impugnata). I Giudici di appello hanno offerto una motivazione esente da vizi logici e giurid esplicitando le ragioni del loro convincimento e facendo applicazione dei corretti criteri sta dall’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Per altro i
primo grado la sentenza dava atto, ai fini della dosimetria della pena, della ‘modalità insidi utilizzata per la commissione del delitto, argomento con il quale lo stesso motivo di appello n si confronta, determinando una genetica inammissibilità della doglianza, rilevabile anche i questa Sede. Per altro, la valutazione degli elementi necessari ai fini della corretta dosime della pena deve estendersi alla motivazione nella sua complessità, quindi anche con riferimento ai passaggi motivazionali in relazione al diniego dei benefici della sospensione condizionale del pena e della non menzione, in virtù della personalità degli imputati, dediti alla commissione reati della stessa tipologia;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devessere dichiarat’ inammissibile, con la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibil’ i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere estensore
Presidente