Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI CODICE_FISCALE) nato a PIOVE DI SACCO il 01/12/1984
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22/04/2024, la Corte d’Appello di Venezia, ha confermato la pronuncia emessa in data 14/07/2023 dal il Tribunale di Padova che dichiarav 3 NOME COGNOME responsabile del reato previsto e punito dall’art. 116 comma 15 del Codice de la Strada, p aver guidato il veicolo Mini TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO, di sua proprietà, privo della p tente di g in quanto mai conseguita, con reiterazione nel biennio, e lo condannava alla pe la di mesi 4 arresto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre al pi gamento d spese processuali.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo clí: I difensore fiducia, deducendo, come unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea api licazione de artt. 132, 133 e 133 bis cod.pen., nonché la manifesta illogicità della motivazior e.
Sostiene il ricorrente che la pena inflitta risulterebbe priva di proporzic:ne ris parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen., rilevando che tanto il Giudice li primo quanto la Corte territoriale avrebbero omesso un’adeguata motivazione analitici: in ordine a commisurazione della pena superiore ai minimi edittali, limitandosi a un gener co riferime alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell’imputato.
3.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato i lammissibile.
In ordine alla dosimetria della pena, va rammentato che l’esercizio del poter discrezion deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensie giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non do trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analit valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, n una globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ri enuti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, )ur in di stretta confutazione , specie se fa pena viene fissata nei limiti del medio editt lie (ex Sez. 2, n. 36104 del 27/0412017, COGNOME, Rv. 271243).
Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi ha giustificato tale determinazione sulla base di due elementi rilevanti: l’uno, ogiettivo, alle “modalità di realizzazione della condotta delittuosa”, individuate nella circc: stanza prevenuto si è posto alla guida senza patente per un lungo tratto di strada, in totale spr del divieto previsto dalla legge”; l’altro, soggettivo, concernente la “considera – , ione negativa della personalità del reo” che, oltre ad essere “gravato da numerosissimi precedenti”, si posto alla guida durante la “flagranza di un tentato furto”.
Tali elementi, valutati congiuntamente, costituiscono adeguato sup )orto logico argomentativo della decisione assunta, risultando congrui a giustificare la pera inflitta peraltro, risulta calcolata sulla base della media edittale.
Il ricorso, pertanto, si sostanzia in una mera censura sul merito de la valutaz discrezionale operata dalla Corte territoriale, censura come tale inammissil ile in se
legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co J.proc.pe condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanCosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagameni o delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente