Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5192 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5192 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Pistoia il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE), avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia del 15/01/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui agli articoli 81 c.p., 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.667 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 82,86 di hashish e 16,5 di marijuana in concorso con NOME COGNOME, pur non abitando piø il ricorrente nell’appartamento ove lo stupefacente Ł stato rinvenuto.
2.2. Con un secondo motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione alla condotta di cessione di stupefacente in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali ha talvolta effettuato acquisti per consumo di gruppo.
2.3. Con un terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. I primi due motivi, pedissequamente reiterativi di analoga doglianza puntualmente disattesa dalla sentenza impugnata, sono inammissibili in quanto non si confrontano con tale provvedimento, il quale, oltre a riportare gli elementi di prova della prima sentenza (consistiti, oltre al sequestro presso l’abitazione, nei servizi di appostamento e pedinamento che certificavano il costante incontro dei due, assieme, con diversi soggetti che andavano e venivano; nelle immagini estrapolate dal cellulare del ricorrente e nelle dichiarazioni rese dagli acquirenti, i cui nomi sono stati estrapolati dai tabulati dell’COGNOME, che confermano gli acquisti), evidenziava come le dichiarazioni scagionatorie del COGNOME si ponessero in contrasto con il materiale probatorio e che l’affermazione del consumo di gruppo era meramente labiale e smentita dalle altre prove, mentre l’affermazione di avere trasferito la
Ord. n. sez. 1604/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
residenza nulla mutava nel quadro probatorio complessivo.
3.3. Il terzo motivo Ł manifestamente infondato in quanto non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).
Tale principio Ł stato affermato anche in relazione agli aumenti operati per continuazione, in cui la corte (Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540, richiamata da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, COGNOME), secondo cui Ł necessario che: 1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; 2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; 3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati, elementi presenti nel caso di specie.
Nel caso di specie, la Corte territoriale evidenzia come la pena sia congrua e proporzionata al numero delle cessioni, osservate per un periodo di diversi mesi, e che la recidiva non Ł stata applicata, così ritenendo non irragionevolmente corretta la decisione del primo giudice sulla dosimetria della pena.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME